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Articolo 160 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Creditore di pił coobbligati solidali

Dispositivo dell'art. 160 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

Ratio Legis

Il legislatore, con questa norma, mira ad evitare che per lo stesso credito possano essere ammessi più creditori, con una probabile complicazione nella gestione della procedura di liquidazione giudiziale.

Spiegazione dell'art. 160 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Questo articolo, unitamente agli artt. 161 e 162 c.c.i., regola le modalità di concorso e di soddisfazione del creditore di più coobbligati in solido, di cui uno o più di essi sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Il creditore partecipa alle ripartizioni dell'attivo sempre in base al suo credito originariamente ammesso in capitale e accessori, fino alla totale estinzione dello stesso.

Il comma 2° si occupa di disciplinare il regresso del coobbligato che abbia fatto pagamenti in favore del creditore. Il regresso può essere esercitato solo se il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

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