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Articolo 158 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Crediti non pecuniari

Dispositivo dell'art. 158 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'articolo 201, comma 1(1).

Note

(1) Comma aggiunto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 158 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione regola il concorso dei crediti, non scaduti alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, pecuniari, la cui prestazione in denaro sia determinata con riferimento ad altri valori, e non pecuniari.
Essi concorrono secondo il loro valore pecuniario alla data di apertura del concorso.

La norma costituisce un'applicazione dell'art. 154 c.c.i., che dispone che ai fini del concorso i crediti non scaduti si considerano scaduti alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

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