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Articolo 158 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Crediti non pecuniari

Dispositivo dell'art. 158 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'articolo 201, comma 1(1).

Note

(1) Comma aggiunto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 158 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione regola il concorso dei crediti, non scaduti alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, pecuniari, la cui prestazione in denaro sia determinata con riferimento ad altri valori, e non pecuniari.
Essi concorrono secondo il loro valore pecuniario alla data di apertura del concorso.

La norma costituisce un'applicazione dell'art. 154 c.c.i., che dispone che ai fini del concorso i crediti non scaduti si considerano scaduti alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Massime relative all'art. 158 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 29097/2024

Nel contratto di "permuta del bene presente con bene futuro", l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. (applicabile ai sensi dell'art. 1555 c.c.) si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali. Ne consegue che, una volta divenuto impossibile l'acquisto predetto per il fallimento del contraente che avrebbe dovuto eseguire la costruzione, il relativo diritto si trasforma in un credito ex art. 59 L.Fall. (oggi, art. 158, comma 1, CCII), corrispondente al valore dell'immobile futuro dedotto in permuta, da insinuarsi al passivo fallimentare. (Nella specie, la Corte, con l'ordinanza n. 29097/2024, ha cassato il decreto del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato l'opposizione proposta della Sociatā Alfa che aveva chiesto di ammettere al passivo del Fallimento della Societā Beta il proprio credito pari al valore delle unitā immobiliari che la societā in bonis si era impegnata a edificare e trasferirle entro trentasei mesi, trasferimento non avvenuto per la dichiarazione di fallimento della Societā Beta, sopravvenuta in pendenza del termine suddetto).

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