Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 103 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Scritture contabili

Dispositivo dell'art. 103 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Spiegazione dell'art. 103 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'apertura del concordato preventivo non impedisce al debitore di continuare ad esercitare l'impresa. Di conseguenza, le scritture contabili(libro giornale e libro degli inventari). non devono essere tenute dal commissario giudiziale: quest'ultimo deve prenderle in consegna esclusivamente per annotarvi l'apertura della procedura, così da poter tenere distinte le annotazioni operate prima e dopo l'inizio della stessa, e per verificare la correttezza degli elenchi dei creditori presentati dal debitore unitamente al ricorso, al piano ed alla proposta (art. 104).

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!