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Articolo 94 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuitą aziendale

Dispositivo dell'art. 94 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 94 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma è volta a garantire il buon esito del concordato, laddove il piano preveda la continuità dell'impresa esercitata dal debitore, sterilizzando gli effetti potenzialmente dirompenti che l'avvio di una procedura concorsuale spesso comporta, specie sul piano delle relazioni commerciali con clienti, fornitori e partner strategici.
In quest'ottica, si prevede pertanto che i creditori legati all'imprenditore da un contratto in corso di esecuzione non possano rifiutare l'adempimento del contratto (o modificarlo unilateralmente) in ragione dell'avvio della procedura, né possano chiederne la risoluzione o rimodularne le scadenze in danno al debitore. Ciò non può avvenire nemmeno in forza di apposite clausole contrattuali, le quali divengono inefficaci e non possono essere fatte valere nei confronti del debitore.
Simile principio vale anche per i creditori interessati dalla sospensione delle azioni esecutive individuali (misure protettive), i quali non possono modificare unilateralmente il contratto o chiedere la risoluzione del contratto in ragione del pregresso inadempimento del debitore, laddove però il contratto sia essenziale ai fini della continuità aziendale.

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