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Articolo 86 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Moratoria nel concordato in continuitą

Dispositivo dell'art. 86 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751 bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

Note

(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

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