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Articolo 85 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Suddivisione dei creditori in classi

Dispositivo dell'art. 85 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Note

(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83,

Spiegazione dell'art. 85 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma riconosce al debitore concordatario la possibilità di suddividere i creditori in classi, formate in maniera tale da raggruppare assieme creditori che presentano analoga posizione giuridica e/o interessi economici omogenei. La proposta, di conseguenza, può prevedere un trattamento differenziato tra le classi, cosicchè, in tali casi, il principio della par condicio creditorum viene ad assumere una portata relativa, pur rimanendo fermo che il classamento non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (ciò implica, ad esempio, che un creditore privilegiato non possa essere collocato nella medesima classe di un creditore chirografario e che, una classe di privilegiati di rango inferiore non possa ricevere un trattamento superiore rispetto a quello destinato ad una classe di privilegiati di rango superiore).

Tale possibilità, in particolare, consente al debitore di strutturare la proposta in maniera tale da favorirne l'approvazione da parte dei creditori, superando in particolare l'ostruzionismo opposto da alcuni creditori al fine di massimizzare il proprio trattamento.

La suddivisione in classi, di norma, è rimessa alla discrezionalità del debitore. Tuttavia, la medesima disposizione prevede dei casi di classamento obbligatorio.
Nello specifico, si prevede che debbano in ogni caso essere classati separatamente, per l'evidente diversità d'interessi che sovente mostrano queste tipologie di creditori:
  1. i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali, se non soddisfatti integralmente
  2. i creditori titolari di garanzie prestate da terzi
  3. i creditori che hanno formulato una proposta concordataria concorrente
  4. i creditori che devono essere soddisfatti con beni/utilità diversi dal denaro
Inoltre, va considerato invece che il classamento rimane in generale obbligatorio nel concordato in continuità aziendale. In questo caso, ad essere classati devono essere non solo i creditori chirografari, ma anche i creditori privilegiati "interessati dalla ristrutturazione", ovverosia i privilegiati per i quali non sia prevista la integrale e/o tempestiva soddisfazione in denaro. In questi casi, si prevede che il creditore privilegiato debba anzitutto essere classato per la parte di credito falcidiata e degradata in chirografo; laddove poi la proposta preveda di soddisfare la parte residua oltre il termine di 180 giorni dall'omologazione, il medesimo creditore dovrà essere classato anche per la parte capiente (questa appare almeno essere l'interpretazione preferibile, v. Trib. Treviso, 10/7/2023).
Infine, nel caso di concordato in continuità, la medesima norma dispone il collocamento, in apposita classe separata, dei i c.d. "piccoli fornitori" del debitore.

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