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Articolo 71 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esecuzione del piano

Dispositivo dell'art. 71 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 71 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina la fase di esecuzione del piano omologato, ovverosia la fase nel quale il debitore è chiamato soprattutto a liquidare i beni patrimoniali messi a disposizione dei creditori ed a ripartire il ricavato delle vendite tra questi ultimi. Mentre nella procedure di concordato preventivo l'organo incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione del piano è il commissario giudiziale, nella procedura in oggetto tali funzioni sono svolte dall'OCC, il quale deve riferire l'esito delle operazioni compiute al giudice, con cadenza semestrale. Rimane fermo, in ogni caso, che alle attività di liquidazione deve procedere direttamente il debitore mediante procedure competitive, di concerto con e con la collaborazione dell'OCC, nonché assicurando la massima partecipazione ed informazione degli interessati.

Al termine delle liquidazioni e delle correlative ripartizioni, l'OCC deve inoltre presentare una relazione finale al Giudice, nella quale è tenuto ad indicare se il piano è stato correttamente ed integralmente attuato. In caso di esito positivo, la procedura volge al termine ed il giudice liquida il compenso dell'OCC. In caso di esito negativo, invece, il giudice fornire concrete indicazioni al creditore per portare correttamente ad esecuzione il piano entro un termine prestabilito. Qualora, anche dopo la scadenza del termine suddetto, l'esito della procedura permanga negativo, il giudice è infine tenuto a revocare l'omologazione del piano.

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M. R. S. chiede
venerdģ 28/04/2023
“Buongiorno,
sono gestore OCC e ho presentato piano del consumatore in relazione al quale non ho tenuto conto di quanto disposto dall'art 71 co 4 e co 6. Infatti ho proposto la destinazione della liquidità riveniente dalla vendita di un immobile al pagamento dei "prededuttivi" (OCC e spese legali), dei privilegiati, e in minima parte agli altri creditori che prenderebbero la parte residua (a concorrenza di un 25% del valore nominale dei crediti) con le rate mensili che il debitore pagherebbe per 5 anni.
Il giudice mi chiede di modificare questo piano richiamanto l'art 71 che prevede il pagamento dell'OCC a fine procedura (quindi alla fine del quinquennio).
I miei dubbi sono: 1) il rinvio della liquidazione del compenso riguarda solo OCC e non anche l'avvocato che ha depositato l'istanza? 2) esiste un modello preciso di rendicontazione semestrale da sottoporre al giudice e formalmente come lo presento? 3) se volessi andare in pensione tra 2/3 anni dovrei rinunciare all'incarico senza percepire alcun compenso?”
Consulenza legale i 08/05/2023
Ai sensi dell’art. 71, comma 4, del Codice della Crisi d'Impresa, terminata l’esecuzione del piano e presentata la relazione finale, il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

La norma fa riferimento esclusivamente all’OCC, che deve necessariamente essere liquidato al termine dell’esecuzione del piano, senza citare i legali che hanno eventualmente presentato la domanda introduttiva della procedura.

Si ritiene, comunque, che le somme destinate all'Organismo debbano essere preventivamente accantonate, in quanto prededucibili.

Dal tenore letterale della norma, nonché in assenza di riferimenti giurisprudenziali in merito, si può ragionevolmente affermare che, al contrario, il compenso dei legali possa essere corrisposto anche prima del termine della procedura, assieme ad altre eventuali spese prededucibili, senza l’obbligo imposto dalla norma citata.

In merito al secondo quesito avanzato, non esiste un modello legalmente predeterminato da sottoporre al giudice per la rendicontazione semestrale di cui all’art. 71, comma 1, del Codice della Crisi d'Impresa; si ritiene sufficiente un semplice resoconto scritto nel quale si dà atto della puntuale (o non puntuale) esecuzione del piano, dell’esecuzione degli eventuali pagamenti periodici previsti in capo al debitore, dell’accumulo delle somme destinate al soddisfacimento dei creditori, dello stato delle procedure di vendita degli immobili, nonché di tutto quanto inerente la materiale esecuzione del piano.

Per quanto concerne la terza questione sollevata, posto che il ruolo di gestore della crisi richiede specifici requisiti professionali, nell’eventualità in cui voglia accedere alla pensione prima del termine dell’esecuzione del piano, provvedendo così alla cancellazione dall’albo di appartenenza e alla cessazione della propria attività professionali, si ritiene che dovrà rinunciare all’incarico ricevuto e, al contempo, potrà presentare al Giudice un’istanza per la liquidazione anticipata del proprio compenso, specificandone le ragioni.

Nell’eventualità in cui il Giudice dovesse rigettare la Sua richiesta, anche quantificando il compenso dovuto per le attività svolte, ma non autorizzandone la liquidazione, ciò non intaccherà il Suo diritto a ricevere quando dovuto, che dovrà esserLe versato all’esito dell’esecuzione del piano dal nuovo gestore nominato.