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Articolo 70 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Omologazione del piano

Dispositivo dell'art. 70 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura(1).

8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.

9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.

12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 70 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa di disciplinare gli aspetti procedimentali della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
A tal proposito, si deve notare che, in seguito all'apertura della procedura da parte del Tribunale e alla conseguente pubblicazione e comunicazione ai creditori del piano proposto, non si dà luogo ad alcuna operazione di voto sul piano. I creditori, in questa fase, possono solamente formulare osservazioni e proposte di modifica al piano nei confronti dell'OCC, il quale avrà eventualmente il compito di riferirle e sottoporle all'attenzione del Tribunale.

Nel ricorso per l'apertura della procedura il debitore può richiedere l'applicazione delle misure protettive, che consistono nel divieto di iniziare o proseguire iniziative esecutive individuali sui beni del debitore. La mera richiesta di applicazione delle misure protettive non è condizione sufficiente perchè esse possano divenire (anche solo temporaneamente) efficaci, come previsto per le procedure ordinarie: l'efficacia è infatti subordinata al preventivo accoglimento della richiesta da parte del Tribunale.

Il procedimento di conclude, infine, con il giudizio di omologazione del piano. In questa sede il Tribunale è chiamato nuovamente a valutare l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del piano. Lo stesso Tribunale dovrà tuttavia valutare anche la convenienza dello stesso, qualora un creditore abbia svolto opposizione: in tal caso, l'omologazione sarà possibile solo previo accertamento del fatto che il piano assicura al creditore opponente un trattamento non deteriore rispetto a quello che questi riceverebbe nell'alternativa procedura liquidatoria.

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