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Articolo 69 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Condizioni soggettive ostative

Dispositivo dell'art. 69 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta(1).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 69 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma è volta a risolvere alcuni dubbi che, nel vigore della precedente legge, si erano posti con riferimento al requisito della meritevolezza del debitore, affidato al sindacato del Tribunale in sede di omologazione.
La disposizione ora chiarisce che l'accesso al piano debba essere negato esclusivamente al consumatore che:
  1. abbia già profittato degli effetti esdebitatori connessi ad una procedura da sovraindebitamento, nei due anni precedenti, oppure che ne abbia profittato per due volte nel corso della propria vita
  2. ha determinato colpevolmente o intenzionalmente la propria situazione di sovraindebitamento, purché si tratti di colpa grave;
Infine, viene data rilevanza anche alla eventuale condotta negligente prestata dagli istituti finanziari e la sua efficienza causale nella determinazione del sovraindebitamento: qualora si accerti, pertanto, che i creditori finanziari abbiano per negligenzacontribuito a far sorgere o ad aggravare lo stato di sovraindebitamento (per esempio, concedendo finanziamenti in assenza di una ponderata valutazione del merito creditizio), la norma dispone che questi ultimi non possano opporsi all'omologazione del piano.

Massime relative all'art. 69 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 14800/2026

Nel concordato minore ex artt. 74 ss. CCII non è richiesto un autonomo requisito di "meritevolezza" del debitore, ma l'accesso e la permanenza nella procedura presuppongono il corretto, completo e veritiero assolvimento degli oneri informativi di cui agli artt. 75, 76 e 77 CCII. Il difetto di una rappresentazione attendibile delle cause dell'indebitamento e della situazione economico-patrimoniale, pur in assenza delle condizioni ostative tipizzate per il consumatore dall'art. 69 CCII, integra vizio rilevante ai fini dell'ammissibilità e dell'omologazione, non essendo le valutazioni dell'OCC idonee a fungere da "salvacondotto" rispetto a condotte omissive, opache o fuorvianti del debitore.

Cass. civ. n. 21048/2025

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la disposizione dell'art. 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) non determina un'interferenza necessaria fra negligenza del finanziatore nell'erogazione credito e assenza di colpa del consumatore, in quanto la legge definisce distintamente gli effetti delle condizioni soggettive ostative del debitore (colpa grave, malafede o frode) da quelli relativi alla violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TUB, in tema di valutazione del merito creditizio.

Cass. civ. n. 20672/2025

In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del d.lgs. n. 385 del 1993, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), soltanto la contestazione della convenienza della proposta.

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