(massima n. 1)
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la disposizione dell'art. 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) non determina un'interferenza necessaria fra negligenza del finanziatore nell'erogazione credito e assenza di colpa del consumatore, in quanto la legge definisce distintamente gli effetti delle condizioni soggettive ostative del debitore (colpa grave, malafede o frode) da quelli relativi alla violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TUB, in tema di valutazione del merito creditizio.