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Articolo 53 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

Dispositivo dell'art. 53 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.

3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.

4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.

5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.

5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno(1).

6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

Note

(1) Comma introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 53 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina gli effetti dell'accoglimento del reclamo, indicando le conseguenze della revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dell'omologa del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione.

La disposizione prevede che gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura durante la liquidazione giudiziale restano validi anche dopo la revoca della stessa; e gli organi della procedura rimangono in carica fino a quando la sentenza che pronuncia sulla revoca non diventa definitiva.

Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino a quando la sentenza non diventa definitiva, il debitore ha il potere di amministrare i beni e di gestire l'impresa, ma sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale può autorizzare specifici atti di amministrazione straordinaria previa consultazione con il curatore.

Gli atti compiuti dal debitore senza l'autorizzazione del tribunale non sono validi rispetto ai terzi. Ma i crediti dei terzi sorti a causa degli atti legalmente compiuti dal debitore durante la procedura sono prioritari (prededucibili) rispetto ad altri crediti.

Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la Corte di appello impone al debitore obblighi informativi periodici sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, da adempiere sotto la supervisione del curatore. Il tribunale può decidere sulla pubblicazione di queste informazioni nel registro delle imprese.

In caso di revoca dell'omologazione del concordato preventivo, la corte d'appello può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, e gli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca rimangono validi.

In situazioni specifiche, il tribunale può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino a quando la sentenza di revoca non diventa definitiva, su richiesta del debitore e in presenza di gravi motivi giustificati.

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