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Articolo 43 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rinuncia alla domanda

Dispositivo dell'art. 43 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale(1).

2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. [[PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83]](1).

3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 43 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina una particolare causa di estinzione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o di un altro strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Il procedimento si estingue, infatti, qualora il ricorrente rinunci alla domanda, a prescindere dunque dall'eventuale accettazione delle altri parti costituite (a differenza della rinuncia agli atti disciplinata dal codice di procedura civile). L'estinzione deve essere dichiarata dal Tribunale con decreto che deve essere iscritto nel registro delle imprese (nel caso in cui la domanda fosse stata iscritta).
Qualora oggetto di rinuncia sia una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, è in ogni caso fatta salva la possibilità per i soggetti intervenuti e per il PM di manifestare la volontà di proseguire il procedimento.

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