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Articolo 21 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

Dispositivo dell'art. 21 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Ratio Legis

Con riguardo ai rapporti tra l'imprenditore, che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria, e l'esperto che lo affianca, la norma in esame mira da un lato a garantire che la gestione dell'impresa resti integralmente nelle mani dell'imprenditore, e dall'altro ad assicurare che quest'ultimo gestisca l'impresa in modo da ottenere il risanamento di quest'ultima e pur sempre tutelando gli interessi dei creditori.


Spiegazione dell'art. 21 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma valorizza l'autonomia e la volontà dell'imprenditore, che può compiere qualsiasi atto inerente alla gestione dell'impresa, e conferma la natura non concorsuale della composizione negoziata.

L'imprenditore deve pur sempre rispettare, nella gestione dell'impresa, una serie di criteri funzionali al risanamento della stessa e alla tutela dei creditori.
Il primo comma dell'art. 21 fissa i criteri di massima che l'imprenditore è tenuto a rispettare nell'ambito delle trattative al fine di consentire il risanamento dell'impresa e tutelare i creditori.
In particolare, l'imprenditore, in caso di ricorrenza di uno stato di crisi attuale, deve gestire l'impresa salvaguardandone la sostenibilità economico-finanziaria.
Inoltre, qualora risulti che l'imprenditore è insolvente (non irreversibilmente), lo stesso deve compiere gli atti inerenti la gestione dell'impresa preservando il prevalente interesse dei creditori.

Il rapporto tra l'imprenditore e l'esperto deve svolgersi nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza: il secondo non si sostituisce al primo, ma lo affianca nello svolgimento delle trattative. Inoltre, l'imprenditore deve informare preventivamente l'esperto del compimento di atti di amministrazione straordinaria o dell'esecuzione di pagamenti non coerenti con le trattative; l'esperto può eventualmente segnalare il suo dissenso all'imprenditore e all'organo di controllo e, qualora quell'atto venga ugualmente compiuto dall'imprenditore, richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese (ai fini di un eventuale successivo esonero da responsabilità); iscrizione che è obbligatoria qualora l'atto in questione pregiudichi gli interessi dei creditori.


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