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Articolo 4 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Doveri delle parti

Dispositivo dell'art. 4 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

2. Il debitore ha il dovere di:

  1. a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;
  2. b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
  3. c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.

3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25 ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

4. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.

Note

(1) Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 4 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma sancisce il principio per cui, tanto il debitore quanto i creditori, nel corso delle procedure disciplinate dal codice, debbano astenersi da comportamenti pregiudizievoli per le controparti, osservando il canone generale della buona fede e correttezza.
Dall'obbligo di buona fede, nello specifico, derivano per il debitore:
  1. L’obbligo di veridicità e trasparenza nei rapporti con i creditori e con gli organi delle procedure. L’obbligo di trasparenza, peraltro, è dovuto dal debitore anche nei confronti dei lavoratori, ai sensi di quanto prescritto al quinto comma;
  2. L’obbligo di puntualità/tempestività nell’attivazione della procedura e nella sua gestione;
  3. L’obbligo di salvaguardare l’interesse prioritario dei creditori in corso di procedura, che si sostanzia nel dovere di gestire il patrimonio o l’impresa nella prospettiva del soddisfacimento dei creditori
Per i creditori, invece, il dovere di comportarsi secondo buona fede si traduce nell’:
  1. Obbligo di leale collaborazione con il debitore e con gli organi della procedura;
  2. Obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore e sulle iniziative da questi promosse

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