(1)Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza(2) su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136(3).
(1)Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza(2) su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136(3).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 7289/2024
Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali č lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietā o del patrimonio aziendale (principio di necessitā) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilitā con modalitā tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalitā).
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