Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7289 del 19 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali č lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietā o del patrimonio aziendale (principio di necessitā) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilitā con modalitā tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalitā).

(massima n. 2)

In tema di tutela dei dati personali trattati mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza, il trattamento posto in essere ad opera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceitā previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, il principio di necessitā ed il principio di proporzionalitā.

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