Presupposto dello scarico
Nell'acquedotto coattivo l'
esigenza, cui si soddisfa, è quella di portare acqua nel fondo dominante. Nello scarico coattivo è l'opposta:
liberare il fondo dominante dall'acqua sovrabbondante.
Per comprendere la ragion d'essere della norma che consacra lo scarico coattivo, bisogna tener presente la disposizione contenuta nell'
art. 913 del c.c.: secondo questa norma «
il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo ». Il presupposto di applicabilità della norma sullo scarico coattivo è che i1 vicino non consente di ricevere nel suo fondo le acque sovrabbondanti. Le due norme si conciliano facilmente considerando che intanto il vicino può rifiutarsi di ricevere le acque in quanto queste non scolano naturalmente.
Ciò accade quando acque sotterranee si fanno sorgere artificialmente, ovvero a mezzo di un acquedotto si conducono nel proprio fondo acque che poi, una volta utilizzate, bisogna scaricare.
Fondo vicino
Il vicino deve, dunque, potersi
rifiutare di ricevere le acque: non è necessario che egli si rifiuti di ricevere le acque a mezzo di un'indennità, basta che egli si rifiuti di riceverle gratuitamente.
Chi sia «
il vicino » è dubbio. In particolare si pub discutere se, come per l'
art. 913 del c.c., il fondo il cui proprietario si rifiuta debba essere inferiore all'altro per cui sorge la necessità dello scarico. La questione si è sollevata per l'art. 606 del vecchio codice, corrispondente all'attuale
art. 1043 del c.c., con riguardo all'art. 536 corrispondente all'attuale
art. 913 del c.c.. I più, a ragione, hanno pensato che la pendenza dei fondi non fosse necessaria per lo scarico coattivo, presupponendo, questo, il deflusso artificiale.
Acque impure
Nel secondo comma dell'art.
913, con disposizione non contenuta nel codice del 1865, si risolve la questione se lo scarico coattivo possa essere domandato per le
acque impure. La soluzione data è positiva, però alla condizione che si pongano in essere le precauzioni atte ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia per il fondo servente.
Disciplina dello scarico coattivo
Lo scarico coattivo è regolato dalle
stesse norme poste per l'acquedotto coattivo. In primo luogo, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo che deve ricevere l'acqua. La servitù, anche qui, sorge solo per contratto, o, in mancanza, per sentenza. Pure lo scarico coattivo dev'essere, fra l'altro, stabilito in modo da riuscire il più conveniente e il meno pregiudizievole possibile per il fondo servente.
Oltre che il proprietario lo scarico può essere chiesto anche dall'enfiteuta, dall'usufruttuario e dal conduttore (
art. 1033 del c.c.).