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Articolo 1020 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Requisizione o espropriazione

Dispositivo dell'art. 1020 Codice Civile

Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse [834], l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa(1).

Note

(1) La norma non trova applicazione quando non si tratti di ablazione della proprietà, ma semplicemente di requisizione dell'uso della cosa. In questo caso, infatti, l'indennità è sostitutiva unicamente del godimento e, in quanto corrisponde ad un periodo di durata dell'usufrutto, è di esclusiva spettanza dell'usufruttuario (che acquista, quindi, la piena proprietà sulla somma pagata dalla P.A.).

Ratio Legis

La requisizione o l'espropriazione della cosa determinano un mutamento dell'oggetto dell'usufrutto.

Spiegazione dell'art. 1020 Codice Civile

Indennità di requisizione o di espropriazione

Un'ulteriore applicazione del principio pretium succedit in locum rei è fatta dall'art. 1020 che ammette la conversione dell'usufrutto di una cosa che sia stata requisita o espropriata per pubblico interesse sulla indennità di requisizione o di espropriazione.

Che l'usufruttuario avesse diritto di rivalersi, in caso di requisizione o espropriazione per pubblica utilità, sulle indennità, era pacificamente ammesso e risultava testualmente dalla legge generale sull’ espropriazione per pubblica utilità. Ma si dubitava se il contenuto del diritto dell'usufruttuario fosse il conseguimento di tutta l'indennità con l'obbligo di restituirla alla fine dell'usufrutto oppure il conseguimento di una parte di essa, corrispondente al valore capitale del diritto di usufrutto.

L'art. 1020 elimina implicitamente ogni controversia richiamando il principio generale posto dall' art. 1000 del c.c. : l'espropriante o l'autorità che procede alla requisizione, se ad essa è stata notificata l’ esistenza dell'usufrutto, non può corrispondere l’ indennità (per la cui determinazione anche l'usufruttuario è legittimato ad intervenire e a opporsi nei modi di legge a quella fatta dall'autorità amministrativa) al solo proprietario o tanto meno al solo usufruttuario, salvo se ciò non sia stato disposto con le opportune cautele dall'autorità giudiziaria nel dissenso degli interessati.

Va infine osservato che se prima dell'espropriazione o indipendentemente da questa la Pubblica Amministrazione procede all'occupazione temporanea o se la requisizione importa semplicemente la privazione del godimento, le relative indennità spettano esclusivamente all'usufruttuario perché esse rappresentano frutti civili che sostituiscono i frutti naturali e l'utilizzazione diretta della cosa).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

486 Le disposizioni dell'art. 1015 del c.c., art. 1016 del c.c. e art. 1018 del c.c., concernenti gli abusi dell'usufruttuario nell'esercizio del suo diritto, il patimento parziale della cosa soggetta all'usufrutto e il perimento dell'edificio, riproducono, salvo qualche emendamento di carattere formale, quelle corrispondenti del codice del 1865 (articoli 516, 519 e 520). Si prevede l'ipotesi di perimento della cosa per colpa di terzi e si dispone che in tal caso l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno (art. 1017 del c.c.). Lo stesso trasferimento si opera se la cosa sia requisita o espropriata per pubblico interesse (art. 1020 del c.c.). Anche nel caso di assicurazione si applica la regola della surrogazione reale: l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore, quando l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata (art. 1019 del c.c., primo comma). Se si tratta di un edificio, il proprietario ha facoltà di destinare la somma alla ricostruzione di esso, nel qual caso l'usufrutto grava sull'edificio ricostruito; se però il proprietario impiega nella ricostruzione una somma maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario è limitato in proporzione di quest'ultima (art. 1019, secondo comma).

Massime relative all'art. 1020 Codice Civile

Cass. civ. n. 8239/2013

In materia di espropriazione, l'emissione del decreto di esproprio determina il trasferimento della proprietą in favore dell'ente espropriante e l'estinzione dei diritti incidenti sul fondo, i quali, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 2359 del 1865, possono essere fatti valere solo sull'indennitą. Ne consegue che il decesso dell'usufruttuario avvenuto nelle more del giudizio determina la trasmissione del diritto di credito, sorto in suo favore, agli eredi, la cui identitą non coincide necessariamente con i nudi proprietari, non potendo pił verificarsi il consolidamento della proprietą.

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