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Articolo 1011 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ritenzione per le somme anticipate

Dispositivo dell'art. 1011 Codice Civile

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'articolo 1009 e dal secondo comma dell'articolo 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta [748, 1006, 1502; 152](1).

Note

(1) Se, cioè, l'usufrutto si riferisce a più beni, il diritto di ritenzione è limitato alla cosa o al gruppo di cose che abbiano valore uguale o eccedente il meno possibile il dovuto, il resto deve, infatti, essere restituito.

Spiegazione dell'art. 1011 Codice Civile

Il diritto di ritenzione dell'usufruttuario

A garanzia del diritto che l'usufruttuario ha di essere rimborsato alla fine dell'usufrutto delle somme che abbia anticipato per il pagamento di carichi imposti sulla proprietà o del capitale di debiti ereditari o di legati nel caso in cui l'usufrutto abbia per oggetto la totalità o una quota dei beni ereditari, la legge gli accorda il diritto di ritenzione sui beni che alla fine dell'usufrutto dovrebbero essere restituiti.

Pare necessario rilevare a questo proposito che l'art. 1011 contiene una strana limitazione del diritto di ritenere i beni, perché autorizza la ritenzione « fino al concorrente valore della somma a lui dovuta ». Non si comprende affatto che cosa questa limitazione significhi ed è ritenere che si tratti di una svista.

Tutt'al più si dovrà dire che quando si tratta di un credito sorto in occasione di uno solo dei beni compresi nell'usufrutto (come nel caso di riparazione straordinaria o di pagamento di carichi imposti sulla pro­prietà), la ritenzione non si può esercitare su tutti i beni compresi nell'usufrutto ma solo su quelli su cui si sono fatte le riparazioni o di cui sono stati pagati i carichi. Ma che l'ammontare del credito possa costituire il limite della possibilità di ritenere la cosa, e assolutamente fuori dalla natura e dalla logica della ritenzione che non è una misura esecutiva diretta a realizzare il credito ma solo un mezzo con cui il creditore preme sulla volontà del debitore per ottenere l'adempimento spontaneo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

483 A garanzia delle somme anticipate sia per riparazioni all'immobile che avrebbero dovuto essere eseguite dal proprietario, sia per i carichi imposti sulla proprietà o per il pagamento del capitale dei debiti ereditari o dei legati è concesso all'usufruttuario il diritto di ritenzione (art. 1005 del c.c. e art. 1011 del c.c.).

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