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Articolo 974 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritti dei creditori dell'enfiteuta

Dispositivo dell'art. 974 Codice Civile

I creditori dell'enfiteuta possono intervenire(1) nel giudizio di devoluzione [2900] per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire [149].

I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione [2653, n. 2, 2815] e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione(2).

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi di azione surrogatoria (art. 2900 del c.c.).
I creditori dell'enfiteuta partecipano al giudizio di devoluzione in nome e per conto del debitore al fine di evitare l'impoverimento che ne deriverebbe ovvero allo scopo di accrescere i suoi averi grazie al diritto di affrancazione.
(2) La disposizione dipende dalla circostanza secondo cui per il concedente, attore in devoluzione, non è previsto l'onere di citare anche i creditori.

Ratio Legis

Il presupposto di tale disposizione consiste nel conflitto d'interessi che eventualmente potrebbe nascere tra il concedente che esperisce l'azione per la devoluzione ed i creditori che, a causa di essa, rischierebbero di vedere vanificate le loro garanzie.

Spiegazione dell'art. 974 Codice Civile

Diritti del creditore dell'enfiteuta

Questo articolo riproduce integralmente l'ultimo comma de-l'art. 1565 del codice del 1865, con il quale si riconosceva il diritto dei creditori dell'enfiteuta di intervenire nel giudizio di devoluzione per tutelare le proprie ragioni. Agli stessi creditori era data inoltre la facoltà di potersi avvalere anche del diritto di affrancazione spettante all'enfiteuta, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.

In una parola, ai creditori la legge accorda l'esercizio delle azioni e diritti spettanti al loro debitore, al fine di conseguire il pagamento delle somme loro dovute. Ora, a causa della devoluzione, il fondo enfiteutico non rappresenta più alcuna garanzia per i creditori dell'enfiteuta, e non solo, perfino le ipoteche iscritte si estinguono: di qui l'interesse dei creditori dell'enfiteuta d'intervenire nel giudizio di devoluzione per la tutela e conservazione delle loro ragioni.

E questa conservazione la possono ottenere sia facendo opposizione, in luogo dell'enfiteuta, alla domanda di devoluzione e chiedendone al magistrato il rigetto, sia esercitando il diritto di affrancazione, cosi come lo eserciterebbe l'enfiteuta, al fine di conservare le loro ragioni sul patrimonio del debitore, e con il concorso di tutti oppure anche per iniziativa di uno solo, sia provvedendo a offrire il risarcimento dei danni e a dare cauzione per il futuro, impedendo in tal modo il decorso della domanda di devoluzione. La legge ammette quest'ultimo metodo esclusivamente per loro e non anche per l'enfiteuta, poiché l’ordinamento gli ha voluto concedere un altro modo di conservare le ragioni acquistate sul patrimonio dell'enfiteuta, senza con esso arrecare danno al concedente.


Agevolazioni per i creditori ipotecari
Innovando poi sul codice del 1865 e allo scopo di conciliare l'interesse dei creditori ipotecari di avere notizia, in tempo utile, della domanda di devoluzione in corso, con 1' opportunità di non addossare al concedente l'onere di citarli a intervenire nel giudizio di devoluzione, il nuovo codice ha aggiunto una disposizione con cui consente che i creditori, i quali abbiano iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali la domanda medesima non sia stata notificata in tempo utile per intervenire, possano esercitare il diritto di affrancazione anche dopo che la devoluzione è avvenuta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

461 Come nel codice precedente (art. 1565, ultimo comma), è riconosciuto nell'art. 974 del c.c. il diritto dei creditori dell'enfiteuta d'intervenire nel giudizio di devoluzione per tutelare le proprie ragioni. Essi possono anche valersi del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire. Alla norma del codice del 1865 ho aggiunto una disposizione per tutelare i creditori che abbiano iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali la domanda medesima non sia stata notificata in tempo utile per intervenire. E' consentito a costoro di esercitare il diritto di affrancazione anche dopo che la devoluzione è avvenuta. Si concilia così l'interesse dei creditori ipotecari di aver notizia in tempo utile della domanda di devoluzione in corso con l'opportunità di non addossare al concedente l'onere di citarli a intervenire nel giudizio di devoluzione.

Massime relative all'art. 974 Codice Civile

Cass. civ. n. 730/1982

I creditori dell'enfiteuta, a norma dell'art. 974 c.c. possono intervenire nel giudizio di devoluzione del fondo enfiteutico non soltanto al fine di sostenere le ragioni dell'enfiteuta opponendosi alla domanda di devoluzione, ma altresì per far valere un diritto relativo all'oggetto dedotto in giudizio nei confronti delle parti originarie del rapporto processuale e, quindi, anche per denunciare un'eventuale collusione fra proprietario ed enfiteuta dalla quale possa derivare una sentenza ingiusta a loro danno, e possono, conseguentemente, impugnare in via autonoma la sentenza resa nel giudizio.

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