Cassazione civile Sez. II sentenza n. 730 del 8 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

I creditori dell'enfiteuta, a norma dell'art. 974 c.c. possono intervenire nel giudizio di devoluzione del fondo enfiteutico non soltanto al fine di sostenere le ragioni dell'enfiteuta opponendosi alla domanda di devoluzione, ma altresģ per far valere un diritto relativo all'oggetto dedotto in giudizio nei confronti delle parti originarie del rapporto processuale e, quindi, anche per denunciare un'eventuale collusione fra proprietario ed enfiteuta dalla quale possa derivare una sentenza ingiusta a loro danno, e possono, conseguentemente, impugnare in via autonoma la sentenza resa nel giudizio.

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