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Articolo 975 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Miglioramenti e addizioni

Dispositivo dell'art. 975 Codice Civile

Quando cessa(1) l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna [1592].

Se in giudizio(2) è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito [748 comma 4, 1152].

Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo [157].

Note

(1) La disposizione si applica a tutte le ipotesi di cessazione dell'enfiteusi, sempre che queste comportino il ripristino dell'integrale diritto di proprietà in capo al concedente.
In tali caso non rilevano, dunque, l'espropriazione per pubblica utilità o l'affrancazione del fondo enfiteutico.
(2) La parola «giudizio» non si riferisce soltanto all'ipotesi di devoluzione (art. 972 del c.c.) ma a qualsiasi rapporto processuale in essere tra concedente ed enfiteuta.

Spiegazione dell'art. 975 Codice Civile

Riconoscimento all'enfiteuta del diritto al rimborso dei miglioramenti

In materia di rimborso dei miglioramenti eseguiti dall' enfiteuta, il nuovo codice, nell'interesse sociale dell'esecuzione delle migliorie, ha abbandonato la vecchia distinzione, contenuta nell'art. 1566 del codice del 1865, fra l'ipotesi della devoluzione per colpa dell'enfiteuta e ripa tesi di estinzione dell'enfiteusi per scadenza del termine, e ha adottato, per tutti i casi, un criterio unico, riconoscendo all'enfiteuta il diritto al rimborso nella misura dell'aumento di valore che, per effetto dei miglioramenti, è derivato al fondo.

Se il contratto d'enfiteusi, del resto, è stato conservato allo scopo di incrementare l'agricoltura, è necessario stimolare efficacemente l'enfiteuta a migliorare, e questo stimolo o eccitamento fatto all'enfiteuta intanto può apparire efficace per indurlo a eseguire i miglioramenti, in quanto è connesso un compenso per le eseguite migliorie, che si presenti come un premio per la laboriosità dell'enfiteuta.

Come epoca a cui deve riferirsi la valutazione dei miglioramenti, viene riaffermato che il credito per i miglioramenti deve essere commisurato al loro valore al tempo del rilascio del fondo, abbandonandosi, come detto, la vecchia distinzione prevista dal codice del 1865, per cui se la devoluzione avveniva per colpa dell'enfiteuta il compenso era dovuto sino alla concorrenza della minor somma che risultava tra lo speso e il migliorato al tempo del rilascio del fondo; mentre se la devoluzione avveniva per la scadenza del termine fissato all'enfiteusi, il compenso era dovuto in ragione del valore dei miglioramenti al tempo del rilascio.


Ritenzione del fondo fino al soddisfacimento dei crediti per miglioramenti

Il nuovo codice, inoltre, accogliendo una proposta della Commissione reale per la riforma dei codici, la quale equiparava in ogni caso l'enfiteuta al possessore di buona. fede di fronte al dominus rivendicante, ha riconosciuto all'enfiteuta il diritto di ritenzione del fondo, finchè non sia stato soddisfatto del suo credito per i miglioramenti, sempre che nel giudizio di devoluzione sia stata fornita qualche prova in genere della sussistenza dei miglioramenti stessi, e ciò perché si è ammesso che l'enfiteuta abbia sul fondo enfiteutico uno ius in re, e lo detenga quindi come pegno.

Non c’è dubbio, poi, che tale diritto di ritenzione del fondo rafforzi notevolmente il diritto di credito dell'enfiteuta.


Disciplina delle addizioni fatte dall'enfiteuta sul fondo

Per quanto si riferisce, infine, alle addizioni fatte dall'enfiteuta sul fondo, il nuovo codice uniforma la loro disciplina a quella stabilita per le addizioni fatte dall'usufruttuario, per cui quando queste non possono separarsi dalla cosa e d'altra parte costituiscano un effettivo miglioramento del fondo, appare equo e razionale che ad esse si applichino le disposizioni relative ai miglioramenti. Pertanto il rimborso sarà commisurato all'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto di esse.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

462 In tema di rimborso dei miglioramenti eseguiti dall'enfiteuta, ho abbandonato la distinzione che, poneva il codice del 1865 (art. 1566) tra l'ipotesi di devoluzione del fondo per colpa dell'enfiteuta e l'ipotesi di estinzione dell'enfiteusi per scadenza del termine. Mi è sembrato preferibile, nell'interesse sociale dell'esecuzione delle migliorie, adottare per tutti i casi un criterio unico, riconoscendo all'enfiteuta il diritto al rimborso nella misura dell'aumento di valore che dall'esecuzione dei miglioramenti è derivato al fondo (art. 975 del c.c., primo comma). Alla dibattuta questione se all'enfiteuta competa il diritto di ritenzione del fondo finché non sia stato soddisfatto del suo credito per i miglioramenti pone termine l'art. 975, secondo comma, riconoscendo tale diritto, in conformità della giurisprudenza prevalente, sempre che nel giudizio sia stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti stessi, analogamente a quanto è stabilito dall'art. 1152 del c.c. nei riguardi del possessore di buona fede.
463 In ordine alle addizioni si riconosce all'enfiteuta il diritto di conseguirne il valore, se possono essere tolte senza nocumento del fondo e il concedente preferisce ritenerle. E' poi logico che, se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono migliorampto del fondo, trovino applicazione le disposizioni relative ai miglioramenti: il rimborso sarà pertanto commisurato all'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto di esse (art. 975 del c.c., terzo comma).

Massime relative all'art. 975 Codice Civile

Cass. civ. n. 12206/2022

La disposizione dell'art. 975,comma 1, c.c., secondo cui l'enfiteuta, quando cessa l'enfiteusi, ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati al momento della riconsegna, trova applicazione solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attivitą dell'enfiteuta (o dei suoi danti causa), e non anche ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto nel tempo in cui l'enfiteuta abbia conservato di fatto il possesso materiale del bene, per i quali, invece, risultano applicabili i criteri generali previsti dall'art. 1150 c.c..

Cass. civ. n. 25428/2013

La disposizione dell'art. 975, primo comma, c.c., secondo cui l'enfiteuta, quando cessa l'enfiteusi, ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati al momento della riconsegna, trova applicazione solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attivitą dell'enfiteuta (o dei suoi danti causa), e non anche ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto nel tempo in cui l'enfiteuta abbia conservato di fatto il possesso materiale del bene, per i quali, invece, risultano applicabili i criteri generali previsti dall'art. 1150 c.c..

Cass. civ. n. 3038/1995

La disposizione del primo comma dell'art. 975, a norma della quale «quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali accertati al tempo della riconsegna», avendo lo scopo di favorire il miglioramento del fondo enfiteutico assicurando all'enfiteuta, in ogni caso di cessazione che comporti l'integrale ripristino del rapporto, i vantaggi economici delle opere eseguite ed incentivando, per tale via, l'interesse dello stesso all'adempimento puntuale dell'obbligo di miglioramento del fondo assunto con il contratto (art. 960 c.c.), non si riferisce solo ai casi di risoluzione incolpevole del rapporto, ma a tutti i casi di risoluzione, ed anche a quelli, quindi, dipendenti dall'enfiteuta, come del resto, č reso palese dalla lettera della norma, che non distingue.

La disposizione del primo comma dell'art. 975, a norma della quale «quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali accertati al tempo della riconsegna», ha lo scopo di favorire il miglioramento del fondo enfiteutico assicurando all'enfiteuta, in ogni caso di cessazione che comporti l'integrale ripristino del rapporto, i vantaggi economici delle opere eseguite ed incentivando, per tale via, l'interesse dello stesso all'adempimento puntuale dell'obbligo di miglioramento del fondo all'assunto con il contratto (art. 960 c.c.) e si riferisce, quindi, solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attivitą dell'enfiteuta (o dei suoi danti causa) e non ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto, nel tempo in cui l'enfiteuta ha mantenuto di fatto il possesso materiale del bene, per i quali sono, invece, applicabili i criteri previsti dall'art. 1150 c.c.

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