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Articolo 912 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Conciliazione di opposti interessi

Dispositivo dell'art. 912 Codice Civile

Se sorge controversia(1) tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, la autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare(2).

L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Note

(1) L'ambito della disposizione riguarda le controversie petitorie (artt. 948-951 c.c.) e possessorie (artt. 1168-1170 c.c.) che sorgono in merito alla applicazione degli artt. 909, 910, 911.
(2) Il giudice deve analizzare gli interessi in conflitto dei proprietari e tentare di adeguarli ai vicendevoli vantaggi che l'utilizzo dell'acqua può portare. Egli ha pure la possibilità di imporre modalità specifiche o limiti nell'utilizzo delle acque (art. 844 del c.c.) o sacrificare certi diritti a vantaggio di un interesse, pubblico o privato, maggiore, ad esempio, di quello dell'agricoltura e dell'industria.

Spiegazione dell'art. 912 Codice Civile

L'articolo 912 ha fuso le disposizioni contenute negli articoli 544 e 578 (secondo comma) del vecchio codice, determinando una logica variante sostanziale all'art. 544

La disposizione in esame ha fuso in un solo articolo le disposizioni contenute nell'art. 544 e nell'art. 578 (secondo comma) del vecchio codice. La fusione ha determinato una logica variante sostanziale al citato art. 544 in quanto questo, a differenza dell'art. 578, non contemplava alcuna corresponsione d'indennità ai proprietari i cui diritti subissero una menomazione per effetto del disposto dell'autorità giudiziaria.


L'articolo in esame non contempla esplicitamente gli usi domestici come li contempla l'articolo precedente

Le disposizioni dell'art. 912 non sono state estese, come quelle dell'art. 911 agli usi domestici, il che è grave soprattutto per l'uso potabile, perchè gli altri usi (innaffiamento di giardini e di orti, abbeveraggio del bestiame) possono latamente rientrare fra quelli agricoli. Ma anche l'acqua potabile, se serve al proprietario del fondo, alla sua famiglia e ai suoi coloni o ai suoi operai, può considerarsi destinata a scopi agricoli o industriali a seconda dei casi.


Indennità ai proprietari che sopportino una diminuzione del proprio diritto. Il termine « diminuzione » non esclude il concetto di « soppressione »

Il secondo comma dell'articolo in esame con lo stabilire che l'autorità giudiziaria può assegnare un' indennita ai proprietari che sopportino una diminuzione del proprio diritto, ha usato un'espressione che a prima vista può apparire più limitativa di quella contemplata dall'art. 578 del vecchio codice il quale disponeva genericamente che l'autorità giudiziaria potesse assegnare all'uno o all'altro dei proprietari quelle indennità che loro fossero dovute, senza parlare di diminuzione di diritti. Ma non crediamo, che, usando la nuova legge la parola « diminuzione », abbia voluto escludere il caso della « soppressione » del diritto, cioè il caso in cui la persistenza dell'uso attuato dal proprietario a valle renda impossibile del tutto l'uso della stessa acqua a monte. Invero, se il giudice ritiene che per gli interessi dell'agricoltura e dell'industria è necessario mantenere integra l'utilizzazione a valle, dev'essere libero di consentirla compensando con l'indennizzo il proprietario superiore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 912 Codice Civile

Cass. civ. n. 3331/1982

Nella controversia fra proprietari confinanti in ordine all'utilizzazione di acque non pubbliche, mediante pozzi trivellati nei rispettivi fondi a distanza legale ed attingenti alla medesima falda, il giudice del merito, pure in difetto di un'espressa richiesta in tal senso, può avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 912 c.c. e, quindi, può procedere ad una conciliazione degli opposti interessi, anche in relazione ai vantaggi che detta utilizzazione sia in grado di arrecare all'agricoltura mediante una regolamentazione paritetica dei concorrenti diritti.

Cass. civ. n. 6059/1981

L'art. 912 c.c. — secondo cui il giudice, nella controversia tra proprietari confinanti in ordine all'utilizzazione di acque non pubbliche (nella specie: mediante pozzi trivellati nei rispettivi fondi), può procedere ad una conciliazione degli opposti interessi — presuppone, per la sua operatività, un conflitto di interesse non superabile con l'applicazione dei criteri sulla distanza previsti dall'art. 911 in relazione all'art. 891 c.c., cioè che, per la conformazione di uno dei fondi, non sia possibile, qualunque sia la distanza dal confine dello scavo in esso praticato, evitare al proprietario di altro fondo il pregiudizio nella preesistente utilizzazione delle acque sotterranee. Tale potere conciliativo, comprensivo della facoltà di imporre criteri e limitazioni dell'uso dell'acqua in vista dell'interesse generale alla coesistenza del maggior numero possibile di utilizzazioni, è esercitabile, una volta accertato l'indicato presupposto, indipendentemente da una sollecitazione delle parti, quale che sia l'oggetto della controversia e, quindi, anche nel giudizio possessorio, data la riferibilita del termine «controversia» a qualunque azione concernente la preesistente utilizzazione dell'acqua sotterranea.

Cass. civ. n. 3253/1978

La valutazione comparativa e la conciliazione degli opposti interessi all'utilizzazione dell'acqua non pubblica, di cui all'art. 912 c.c., presuppone l'accertamento del diritto reale dei contendenti alla utilizzazione stessa e perciò non è ammissibile nel giudizio possessorio, inteso alla tutela del possesso come stato di fatto.

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