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Sezione IX - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Delle acque

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
428 Nell'ultima sezione del capo relativo alla proprietà fondiaria si contiene la disciplina della materia delle acque. Insieme con norme di nuova formulazione ho in questa sezione inserito, con opportune modificazioni, alcune norme che, collocandole impropriamente in una sezione dedicata alle servitù stabilite dalla legge, il codice del 1865 (articoli 536 - 539, 543 - 545 e 578) dettava circa il diritto del proprietario del fondo sulle acque non pubbliche in questo esistenti, circa l'uso delle acque che limitano o attraversano un fondo, l'apertura di nuove sorgenti, lo scolo delle acque, le riparazioni di sponde e argini, le rimozioni degli ingombri e la ripartizione delle spese per tali riparazioni e rimozioni. Nella determinazione dei limiti di utilizzazione delle acque domina sempre il principio di socialità e di subordinazione dell'interesse privato all'interesse nazionale della produzione. Questo principio è chiaramente affermato nell'art. 912 del c.c., per il quale, se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuole destinare. Particolare rilievo hanno le norme di nuova formulazione che concernono i consorzi (articoli 918 - 921). Questi possono essere volontari o coattivi: i primi sono costituiti dai proprietari che vogliono riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui, e sono disciplinati dal regolamento deliberato dalla maggioranza, la quale si calcola in base all'estensione del terreni a cui serve l'acqua; i secondi, ai fine sempre di una migliore utilizzazione delle acque, sono costituiti d'ufficio dall'autorità amministrativa. Riguardo alle forme di costituzione e al funzionamento di questi ultimi si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario. I consorzi coattivi, oltre che per la migliore utilizzazione delle acque, possono essere costituiti per regolarne il deflusso. Stabilisce infatti l'art. 914 del c.c. che, qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.