Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 37307 del 20 dicembre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

I Consorzi di bonifica, che, quali soggetti rappresentativi degli utenti consorziati, hanno il compito di svolgere attivitą di bonifica, da intendersi non limitate alle esigenze fondiarie irrigue, ma estese altresģ alla protezione dell'ambiente e del suolo agrario, sono legittimati a far valere la tutela degli interessi, rientranti nell'ambito dei poteri e dei compiti svolti, di cui sono istituzionalmente portatori, in quanto enti esponenziali dei proprietari, autofinanziati ed autogovernati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del T.S.A.P., che aveva limitato ai soli proprietari dei fondi la legittimazione a far valere l'illegittimitą di un atto amministrativo di concessione di derivazione, senza considerare che il Consorzio ricorrente, costituito tra i proprietari e conduttori agrari dei fondi del comprensorio, assicurava la gestione dei canali e ne concedeva gli utilizzi).

(massima n. 2)

In materia di acque, l'art. 913 c.c., nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde evitare di rendere pił gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietą che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall'uomo con la realizzazione di una apposita rete irrigua.

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