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Articolo 814 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Energie

Dispositivo dell'art. 814 Codice Civile

Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico(1).

Note

(1) Ne costituiscono esempio l'energia elettrica e radioelettrica, quella termica o cinetica.

Spiegazione dell'art. 814 Codice Civile

Concetto giuridico delle energie naturali. Le energie considerate come cose. Le energie naturali in diritto penale. L'art. 814 del c.c. e l'art. 624 c. p.
Il nuovo codice, stabilendo che le energie naturali sono quelle che hanno valore economico sono beni mobili, ha eliminato una lunga controversia che negli anni aveva coinvolto sia la dottrina che la giurisprudenza. Il codice non ha definito le energie naturali, anche perchè non sarebbe stato un compito facile. Si è invece limitato a considerarle come beni, e se si tiene conto che per l'ordinamento giuridico sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, si deve concludere che il legislatore ha dato ragione a coloro che considerano le energie naturali come cose.
Considerarle, però, tali di diritto, non significa riconoscerle tali in natura. È stato ben evidenziato che l'energia naturale, secondo le più recenti teorie fisiche, non è propriamente materia, ma una trasformazione della materia, e con più esattezza si può dire che la materia deve essere considerata una forma di energia. In fisica si afferma, infatti, che l'energia può provenire dalla distruzione della materia, possibilità che invece non era ammessa in passato. È pacificamente riconosciuto, inoltre, che l'energia può creare la materia (cosiddetto assorbimento della materia). Tutte queste nozioni di fisica non erano sconosciute al legislatore, ma questi non ha ritenuto che avessero importanza ai fini della definizione giuridica delle energie, pertanto ha considerato queste ultime come si presentano quando vengono utilizzate nella realtà della vita, e non ha cercato di superare eventuali difficoltà pratiche. Ha, quindi, sottoposto le energie naturali ad un regime giuridico che è parso il più conveniente e che, in fondo, non contrasta con la loro natura essenziale.
Il legislatore penale, peraltro, aveva già fatto altrettanto. Già nell'art. 624 c. p. si considera cosa mobile l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia un valore economico: ciò si era reso necessario al fine di considerare come furto l'impossessamento abusivo della corrente elettrica. L'articolo in esame non fa che generalizzare la norma dell'art. 624 c.p., perciò l'energia elettrica e le altre energie naturali sono considerate beni mobili a tutti gli effetti di legge e non soltanto a quelli della legge penale, purchè le ultime come la prima abbiano valore economico.
Varie energie naturali secondo la dottrina e la giurisprudenza: a) energia elettrica; b) energie radio-elettriche; c) energie termiche; d) energia genetica; e) energia di lavoro
Fra le varie energie naturali che si riconoscono oggetto di diritto e quindi vanno considerate beni mobili si ricordano:
a) l'energia elettrica, di cui si e già fatto cenno. Oltre che dall'art. 624 c. p. essa è considerata come cosa anche dal R. D. 21 ottobre 1926, n. 2479 sull'importazione ed esportazione dell'energia elettrica. Il più approfondito esame sulla sua classificazione giuridica è stato fatto a fini penali, a proposito del furto di energia elettrica previsto dal capoverso del ricordato art. 624 c. p.;
b) l'energia radio-elettrica, specialmente per le sue applicazioni alle radio-comunicazioni e alle radio-diffusioni. L' importanza sempre maggiore di queste ultime ha fatto sentire il bisogno di tutele giuridiche ed ha portato alla creazione di un complesso di norme, da cui è sorto il c.d. radio-diritto, ramo – più o meno autonomo - con un suo relativo codice (che in Francia si chiama droit radio-èlectrique; in Germania Funkrecht, in Inghilterra Radio-law).
c) le energie termiche, la cui tutela si è invocata quasi esclusivamente in sede penale, in base all'art. 624;
d) l'energia genetica. Il diritto penale romano negava l'esistenza del furto da parte di chi usava, senza permesso del proprietario, dell'animale maschio per fecondare la femmina di sua proprietà, salvo che avesse avuto l'intenzione di rubare l'animale maschio. Ma i progressi dell' industria zootecnica hanno posto in evidenza il carattere di bene della sostanza fecondatrice, la quale, com'è in uso nei grandi allevamenti, si estrae artificialmente dall'animale maschio e si inietta nella femmina. La rapida riproduzione del germe nel maschio fa ancor'oggi dubitare del furto dell'energia genetica, ma la dottrina dominante e la giurisprudenza sposano quasi unanimemente la tesi contraria;
e) l'energia da lavoro. Si tratta della nozione di energia più discussa, poichè si dubita che essa possa considerarsi una cosa o una merce. Ma non vi è ragione di negarle la natura di cosa se si traduce in un risultato di lavoro.
Le energie naturali come oggetto di proprietà.
Le suddette energie naturali ed altre che sono generalmente utilizzate sono da considerarsi beni mobili qualora abbiano un valore economico. Tale requisito è richiesto tanto dall'art. 814 c.c. quanto dall'art. 624 c. p., pertanto le due disposizioni sono univoche in tal senso. Il valore economico, tuttavia, dev'essere apprezzabile a fini penali, mentre a fini civili basta sia minimo purchè in grado di conferire all'energia naturale il carattere di bene. All'infuori di tale distinzione, il concetto di cosa e il concetto di bene sono identici tanto in diritto civile che in diritto penale.
Parziale inapplicabilità del regime comune
Malgrado la definizione di bene quale oggetto di proprietà fornita dal codice senza alcuna distinzione, l'energia naturale deve considerarsi una proprietà non integralmente suscettibile di essere sottoposta al regime comune.
Essa in genere si esaurisce nel momento in cui se ne usufruisce, così ad esempio l'energia elettrica, sia che produca luce che calore o moto, si consuma in ogni attimo in cui viene prodotta. Non può essere, quindi, oggetto di usufrutto o di uso, mentre può esserlo la materia che la produce; nè puo essere difesa dalle normali azioni date a tutela della proprietà, come la rivendicazione o la negatoria. Il proprietario che subisca una turbativa o molestia potrà chiedere che se ne ordini la cessazione ( art. 949 del c.c. ), ma anche in questo caso la sua azione mira alla tutela della produzione futura, non di quella che ha sofferto la turbativa o la molestia. Lo stesso dicasi per l'energia termica, per quella radio-elettrica, o di lavoro.
Non vale lo stesso per l'energia genetica, o almeno non in ogni caso, perchè in linea teorica il seme raccolto e non usato potrebbe essere rivendicato. Non va dimenticato però che la tecnica permette anche per le altre energie sopra accennate la conservazione, mediante appositi meccanismi, per es. l'accumulatore per l'energia elettrica. In tal caso l'energia sottratta potrebbe essere recuperata, ma non separatamente dall'accumulatore, mentre l'energia come tale costituisce un bene mobile, oggetto di proprietà, se è separata dalla macchina che la produce o la racchiude. In altre parole, in tutti i casi l'azione è diretta alla tutela della produzione futura, mediante quelle operazioni (taglio di filo, isolamento della conduttura, ecc.), che la tecnica suggerisce, al fine di conseguire il risarcimento dei danni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

388 L'art. 812 del c.c., riferendo alla categoria dei beni immobili tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo, considera le costruzioni degli edifici aventi carattere immobiliare, pur se esse siano unite al suolo «a scopo transitorio». L'art. 812 considera, altresì, immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, qualora siano saldamente assicurati alla riva o all'alveo e siano deputati ad esserlo in modo permanente ai fini della loro utilizzazione. Il codice non richiede, a differenza del codice del 1865 (art. 409), che sulla riva vi sia una fabbrica esplicitamente destinata al servizio del galleggiante. Mi è sembrata eccessiva questa ulteriore condizione, dato che il testo esige, agli effetti dell'immobilizzazione, che il galleggiante sia destinato «in modo permanente», e non soltanto transitorio, a rimanere saldamente attaccato alla riva o all'alveo. La condizione aveva invece la sua ragione d'essere nel codice precedente, poiché, non facendo questo cenno del carattere permanente di tale destinazione, ne sarebbe altrimenti derivato che anche i galleggianti provvisoriamente attaccati alla riva avrebbero assunto la qualità d'immobili. La categoria dei beni mobili è dall'ultimo comma dell'art. 812 determinata in via di esclusione: sono mobili, sempre che possano formare oggetto di proprietà pubblica o privata, tutti i beni che non è dato ricondurre nella categoria degli immobili. Beni mobili si considerano anche le energie naturali che hanno un valore economico (art. 814 del c.c.). Non ho riprodotto gli articoli 421-424 del codice del 1865, i quali contenevano alcune norme circa l'interpretazione delle espressioni «beni mobili», «effetti mobili», «sostanza mobile», «mobili», «mobilia», «mobiliare», «casa mobiliata », poiché mi è sembrato preferibile lasciare al giudice di risolvere, secondo le regole generali di interpretazione, i dubbi che nei singoli casi possono sorgere dall'uso di tali espressioni. Circa i mobili iscritti in pubblici registri, viene dichiarato esplicitamente che essi, conformemente alla loro natura, sono assoggettati alle disposizioni relative ai beni mobili, in quanto queste non siano in contrasto con la disciplina speciale che per essi è dettata (art. 815 del c.c.).

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