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Articolo 2961 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Restituzione di documenti

Dispositivo dell'art. 2961 Codice Civile

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, [i procuratori](1) e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate(2).

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte [2960](3).

Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.

Note

(1) Il termine "procuratore" è stato sostituito da quello di "avvocato" in forza dell'art. 3, L. n. 27 febbraio 1997, n. 27 (v. nota 2 art. 2957).
(2) Per quanto riguarda invece il concetto di "liti altrimenti terminate" si deve intendere la controversia in cui abbia avuto luogo la revoca del mandato o la conciliazione tra le parti, come viene espressamente sancito ex art. 2957, comma 2.
(3) Si rinvia qui al cosiddetto giuramento de veritate (v. art. 2736), che riguarda quindi un fatto proprio della stessa parte al quale è deferito.

Ratio Legis

La norma, sulla scorta del fatto che nelle ipotesi di prescrizione presuntiva il legislatore dichiara il pagamento avvenuto immediatamente, dispone che, decorso il periodo previsto, il giuramento possa essere deferito anche nei confronti delle persone addette alla restituzione di certi documenti.

Spiegazione dell'art. 2961 Codice Civile

Fondamento e presupposti della prescrizione in esame
L'articolo non è nuovo, poiché ha riscontro nell'art. 2143 del codice del '65 ; ma nei riguardi di questo contiene due modifiche ; infatti, oltre che dei cancellieri, degli avvocati, dei procuratori alle liti e dei patrocinatori legali, menziona gli arbitri ; riduce, poi, da cinque a tre anni il termine che ha inizio dalla definizione della lite.
Il fondamento della prescrizione in esame — per la quale pure va esclusa l'esistenza di ogni mezzo di prova della mancata restituzione degli atti (art. 2959) — sta nella ragionevole presunzione che quando la parte interessata, concluso l'affare, non si fa a richiedere i documenti che la riguardano, non si può lasciare indefinita nel tempo la responsabilità di coloro cui quelle carte vennero affidate. Il prolungato silenzio della parte é sufficiente per dedurre che essa se ne sia disinteressata, quand'anche non voglia ammettersi che li abbia ritirati. Ma se le persone indicate nell'articolo in esame, dietro la delazione del giuramento, dichiarano di ritenere le carte o ai conoscere dove queste si trovino, non pertanto cessa la loro responsabilità, che si concreta per il dover render conto dei documenti ; i quali appartengono sempre alle parti interessate ; voler ritenere che il semplice decorso dei tre anni valga a far perdere loro il diritto che hanno di disporne, significa mutare; a favore dei professionisti e cancellieri, in acquisitiva una prescrizione che non può qualificarsi neppure estintiva in quanto solo su di una presunzione essa si appoggia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1214 Quanto alla prescrizione del diritto alla restituzione dei documenti, l'art. 2961 del c.c. apporta, nel primo comma, due modifiche al corrispondente art. 2143 del codice del 1865: oltre che dei cancellieri, degli avvocati, dei procuratori alle liti e dei patrocinatori legali, si fa menzione degli arbitri; si riduce poi da cinque a tre anni il termine, che ha inizio dalla definizione della lite, decorso il quale, le persone su menzionate sono esonerate dal rendere conto degli incartamenti relativi alla lite stessa.

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