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Articolo 2885 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cancellazione sotto condizione

Dispositivo dell'art. 2885 Codice Civile

Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constatare al conservatore che la condizione è stata adempiuta(1).

Note

(1) La condizione ammessa dalla disposizione del presente articolo può essere soltanto di tipo sospensivo ex art. 1353 e una tradizionale ipotesi di cancellazione in ottemperanza all'avveramento di una condizione è, ad esempio, in relazione al reimpiego del denaro nell'ipoteca dotale. L'intervento del Conservatore evidenzia pertanto un'espressa deroga nei confronti della generale regola secondo cui il legislatore richiede che per la cancellazione sia obbligatorio il consenso del creditore o, almeno, un provvedimento giudiziale sostitutivo.

Ratio Legis

La norma si occupa della particolare ipotesi nella quale la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sia sottoposta ad una condizione: in tal caso il Conservatore diventa una sorta di giudice in ordine alla constatazione del suo avveramento.

Spiegazione dell'art. 2885 Codice Civile

Cancellazione subordinata all'adempimento di determinate condizioni. Funzioni del conservatore

Può avvenire che la cancellazione dell'iscrizione sia consentita od. ordinata sotto qualche condizione, come quella della costituzione di un'altra ipoteca sopra altri immobili a favore del creditore o della prestazione di un'altra cautela, pegno o fideiussione, o di un certo nuovo impiego della somma pagata dal debitore e cosi via. In questi casi il conservatore non potrà eseguire la cancellazione se non gli si fa constare che la condizione di cui si tratta stata adempiuta.

Il conservatore non esercita, come d'ordinario, una funzione mera­mente passiva. Egli è chiamato a giudicare delle regolarità o meno del­l'adempimento della condizione, convenuta fra le parti, od ordinata dalla sentenza, per far luogo alla cancellazione.

Il nuovo codice ha creduto opportuno mantenere il sistema già tenuto dal codice albertino (articoli 2076 e 2079) e dal codice italiano del z865 (art. 2037), attribuendo al conservatore, che dovrebbe avere solo funzioni amministrative, una funzione giurisdizionale, qual'è quella di decidere della validità e regolarità dell'adempimento di una condi­zione, che può importare, spesso, la valutazione di criteri ed elementi giuridici che sfuggono alla competenza del conservatore. Può avvenire quindi, che o egli, ritenendo adempiuta la condizione, esegua la can­cellazione e può incontrare la responsabilità dei danni verso il creditore iscritto (art. 2675, n. 3), il quale dimostri che la condizione non è stata adempiuta come doveva esserlo; o (sarà il caso più frequente) che egli, per mettersi al sicuro da ogni responsabilità, rifiuti la cancellazione, e allora l'ipotecato o altro interessato dovrà provvedervi in via giudi­ziaria (art. 2888), con maggior perdita di tempo e di spesa, per far di­chiarare infondato il rifiuto del conservatore. Meglio, quindi, sarebbe stato che le stesse parti, con un nuovo atto consensuale, o l'autorità giudiziaria con un nuovo provvedimento, avessero dichiarato effettiva­mente adempiuta la condizione, come si proponeva da autorevoli giuristi.

Ad ogni modo, la decisione del conservatore non è definitiva. Se egli rifiuta, le parti interessate possono reclamare al tribunale (art. 2888).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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