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Articolo 2886 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Formalità per la cancellazione

Dispositivo dell'art. 2886 Codice Civile

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata [2882, 2884](1).

La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore [2882, 2884](2).

Note

(1) La domanda di cancellazione totale o parziale dell'iscrizione d'ipoteca deve risultare da atto scritto, il quale va consegnato al Conservatore insieme al titolo su cui essa si basa, poiché la cancellazione costituisce una forma di integrazione della pubblicità ipotecaria. Le spese della suddetta cancellazione sono a carico di chi la richiede, quindi di regola il debitore.
(2) La rettifica non deve essere intesa come una ipotesi di cancellazione parziale: la corrente giurisprudenziale maggioritaria considera quest'ultima integrante il caso di riduzione del vincolo ipotecario ex art. 2872, mentre la vera e propria rettifica è inerente all'ipotesi sancita dall'art. 2841, per ovviare ad omissioni ed inesattezze che producano incertezza oggettiva o soggettiva sugli elementi essenziali dell'ipoteca.

Ratio Legis

La norma in commento stabilisce le formalità necessarie per la cancellazione dell'iscrizione d'ipoteca o per l'eventuale rettifica della stessa, mediante la quale è possibile porre rimedio alle omissioni o alle inesattezze che non hanno prodotto la piena nullità dell'iscrizione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2886 Codice Civile

Cass. civ. n. 20434/2022

La cancellazione dell'ipoteca svolge sia una funzione di pubblicità-notizia, allorché sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca in ragione della sua nullità o definitiva inefficacia, sia una funzione di autonoma causa estintiva dell'ipoteca, in quanto ne determina l'estinzione anche in assenza dei relativi presupposti. Pertanto, la clausola contrattuale, con la quale il promittente venditore assuma l'impegno di curare, a proprie spese, l'estinzione dell'ipoteca prima del rogito notarile, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo va considerato assolto con l'estinzione per pagamento dell'obbligazione garantita, corredata del consenso del creditore ipotecario alla cancellazione, rilasciato con scrittura autenticata dal notaio che abbia presentato al conservatore l'atto fondante la richiesta, essendo contrario a buona fede ritenere, viceversa, necessario anche il completamento della formalità della cancellazione entro il termine pattuito.

Cass. civ. n. 13524/2021

La cancellazione di un'ipoteca giudiziale ad opera dell'Agenzia del territorio mediante l'annotazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2886, comma 2 c.c., del titolo per il quale l'ipoteca era stata iscritta, non viola il diritto all'oblio di colui che ne ha chiesto la cancellazione, consentendo ai terzi di apprendere le ragioni di tale iscrizione, trattandosi di trattamento dei dati personali indispensabile per l'adempimento di un obbligo di legge e, nel necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi sia una previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri.

Cass. civ. n. 6958/1994

In tema di cancellazione delle ipoteche, l'art. 2886 c.c. non prevede un ulteriore strumento giuridico per ottenere la cancellazione, che prescinda dal formale consenso delle parti interessate (art. 2882 c.c.) ovvero dalla sentenza passata in giudicato od altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (art. 2884 c.c.), ma si limita ad indicare le formalità per la cancellazione, prescrivendo che chi la richiede deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata, e cioè la dichiarazione di consenso o la sentenza (o altro provvedimento) di cui agli artt. 2882 e 2884 c.c.

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