Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito [2878 n. 3], col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto(1), salve le cause di sospensione ed'interruzione(2).
Note
(1)
Si indica qui una disposizione del tutto peculiare, ossia la prescrizione dell'ipoteca, o meglio del diritto a questa sottostante, da non confondere con la prescrizione del credito garantito, che estinguendosi comporta di conseguenza anche l'estinzione della garanzia medesima. Di regola, è opportuno evidenziare che l'ipoteca, in quanto autonomo diritto reale su cosa altrui, non è soggetta a prescrizione, essendo la garanzia reale imprescrittibile, salve le eccezioni riguardanti le ipotesi di rinnovazione
ex art.
2847. Il presente articolo configura pertanto una ulteriore importante eccezione: la possibilità di estinzione per prescrizione della garanzia ipotecaria che oneri determinati beni acquisiti da terzi e già trascritti con efficacia di mera pubblicità-notizia.
(2)
Sia le cause di sospensione, sia le cause di interruzione, ai sensi degli artt.
2941 e
2943 devono essere considerate in relazione al rapporto creditore-terzo acquirente e non quindi debitore-creditore. Evidente è infatti la tutela nei confronti proprio del terzo acquirente.