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Articolo 2847 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Durata dell'efficacia dell'iscrizione

Dispositivo dell'art. 2847 Codice Civile

L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine [2850](1)(2).

Note

(1) Poiché l'iscrizione conserva la sua efficacia per vent'anni, la formalità della rinnovazione, se apposta anteriormente alla scadenza di tale termine, ne evita la definitiva estinzione e permette la conservazione degli effetti, incluso il grado nell'ordine delle ipoteche. La rinnovazione può essere effettuata varie volte, tuttavia non può in ogni caso mai porre una sanatoria nel caso vi fosse la nullità dell'iniziale iscrizione.

(2) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 13, comma 8 sexies) che "Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita".

Ratio Legis

La disposizione in commento è finalizzata a permettere, tramite il sistema della pubblicità nei registri immobiliari, il facile accertamento di un bene. Attraverso la rinnovazione prima della decorrenza del termine ventennale, il legislatore mira poi ad evitare che si verifichi l'estinzione dell'iscrizione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2847 Codice Civile

Cass. civ. n. 22344/2021

Tra il privilegio industriale di cui al d.lgs. c.p.s. n. 1075 del 1947 e l'ipoteca immobiliare di diritto comune, non vi sono sufficienti elementi comuni, tali da indurre a ritenere applicabile al primo, in via analogica, il limite temporale di efficacia ex art. 2847 c.c. proprio della seconda, considerate, da un lato, la riferibilità del privilegio industriale non solo a beni immobili, ma anche ai mobili e pure ad "altri diritti" (mentre l'ipoteca gravita su beni "specialmente individuati" e solo immobili, salvo rare eccezioni), dall'altro la presenza, nella sua articolazione strutturale, di un profilo (assente nel caso dell'ipoteca) "dinamico" nel suo oggetto, essendo riferibile anche ai beni che siano acquisiti dall'impresa finanziata nel corso del tempo, in sostituzione di quelli preesistenti e, non ultimo, la specifica destinazione del privilegio a "cautela" del credito agevolato per il sostegno e lo sviluppo delle imprese industriali, laddove l'ipoteca non ha causa nel perseguimento di peculiari finalità di ordine economico.

Cass. civ. n. 30625/2018

Le ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario disciplinati dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 7 del 1976 sono soggette al termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c. per la rinnovazione della garanzia reale, in assenza della quale si produce la cessazione automatica degli effetti dell'iscrizione, a tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell'affidamento dei terzi.

Cass. civ. n. 3401/2017

L'efficacia dell'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 2847 c.c., cessa se l'iscrizione non sia rinnovata entro vent'anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso, prima della scadenza di detto termine ventennale, il decreto di trasferimento del bene ipotecato.

Cass. civ. n. 5628/2014

La mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare.

Cass. civ. n. 7498/2012

L'efficacia dell'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 2847 c.c., cessa se l'iscrizione non sia rinnovata entro i vent'anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso - prima della scadenza di detto termine ventennale - il decreto di trasferimento del bene ipotecato.

Cass. civ. n. 7570/2011

In tema di iscrizione ipotecaria, la previsione della sua durata ventennale - stabilita dall'art. 2847 c.c. a seguito della formalità adempiuta ai sensi dell'art. 2808 c.c. con riguardo all'iscrizione nei registri immobiliari - attiene solo al profilo dell'efficacia, implicando che l'omesso rinnovo della predetta iscrizione nel ventennio non estingue nè il titolo ipotecario, nè il diritto di credito garantito, ben potendo infatti lo stesso creditore, ex art. 2848 c.c., procedere a nuova iscrizione, sulla base del medesimo titolo e sia pur con il solo limite della presa di grado dal successivo adempimento e senza pregiudizio delle ragioni dei terzi acquirenti di trascrizione anteriore; nè in materia opera l'istituto della prescrizione e dunque dell'ipotizzabilità della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo sufficiente, perchè la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura, fino alla fase del riparto dell'attivo compresa.

Cass. civ. n. 1586/2002

La durata ventennale prevista dall'art. 2847 c.c. per l'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità e va distinta sia dal termine d'iscrizione del diritto d'ipoteca sia dal termine di prescrizione del diritto di credito garantito, essendo escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 1505/1994

L'obbligazione assunta dal venditore di un immobile di cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene compravenduto non può ritenersi adempiuto con la mancata rinnovazione dell'iscrizione e la conseguente estinzione della (iscrizione della) ipoteca per prescrizione (art. 2847 c.c.), trattandosi di fatti diversi che spiegano effetti distinti, in quanto mentre la cancellazione della iscrizione toglie valore a quest'ultima, tal ché non si può procedere ad una nuova iscrizione, la mancata rinnovazione nel ventennio produce effetti più limitati, perché se il titolo sussiste, nonostante la sopravvenuta inefficacia dell'iscrizione, può procedersi ad una nuova iscrizione.

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