Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5628 del 12 marzo 2014

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato, l'estinzione della garanzia reale (nella specie, per mancato rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge) comporta il venir meno del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 cod. civ., ad esecuzione in danno del terzo acquirente (non obbligato personalmente nei suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli.

(massima n. 2)

L'integrazione del contraddittorio disposta "iussu iudicis" per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. comporta la necessitā che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell'atto integrativo, e non anche con il deposito dell'atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica.

(massima n. 3)

La mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilitā di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che č preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicitā immobiliare.

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