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Articolo 2837 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Atti formati all'estero

Dispositivo dell'art. 2837 Codice Civile

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati [2674, 2843, 2882](1).

Note

(1) Se gli atti pubblici esteri sono assimilabili ad una scrittura privata, devono essere osservate le disposizioni sancite dagli articoli 2835 e 2836.
Invece, nell'ipotesi in cui si tratti di una sentenza straniera, essa ha immediato ed automatico valore, ai sensi degli articoli 64 e ss., L. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) (v. nota sub art. 2820).

Ratio Legis

La norma richiama implicitamente la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia dal 1966 ed in vigore dal 1978, che ha prodotto l'abolizione della procedura di legalizzazione degli atti pubblici stranieri, introducendo le cosiddette Apostille, ossia specifiche formalità che attestano in primis la qualifica di colui che appone la sottoscrizione, ma anche la veridicità della firma medesima e non ultima l'autenticità del sigillo o del timbro.

Spiegazione dell'art. 2837 Codice Civile

Documenti per l'iscrizione ipotecaria e loro autenticità

Perché si possa domandare al conservatore dei registri immobiliari l'iscrizione di un'ipoteca occorre presentare il documento da cui questa risulti. Impropriamente l'articolo 2835 continua a parlare di titolo, come l’art. 1989 del codice preesistente. Tale espressione va in­tesa in senso di documento che comprova l'esistenza del diritto e che trova il suo titolo (in senso proprio) nella legge o nel negozio.

Nell'ipoteca legale spettante alla moglie il documento che bisogna presentare è il contratto di matrimonio.

In ogni caso, poi, il documento deve avere il carattere di autenticità, dev'essere, cioè o atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, o sentenza o altro provvedimento giudiziale ad esso parificato. Se si tratta di atti formati all'estero, oltre l'autoriz­zazione di esso, fatta secondo le leggi del luogo in cui fu redatto, occorre anche che siano debitamente legalizzati. Se si tratta di sentenze stra­niere, occorre che abbiano avuto l'exequatur dell'autorità giudiziaria italiana, a meno che le convenzioni internazionali dispongano diversa­mente (art. 2820).

Al conservatore bisogna esibire l'originale, se si tratta di scrittura privata, tranne che questa sia depositata in un archivio o negli atti di un notaio, nei quali casi basta esibire una copia autenticata con la certi­ficazione che la scritturazione sia stata autenticata o accertata giudi­zialmente.

Se si tratta di atto pubblico o di sentenza o di provvedimento giu­diziale ad essa parificato basta esibire la copia autenticata.

Eseguita che sia l'iscrizione, i documenti vengono restituiti alla parte, salvo che non si tratti di scrittura privata originale, che rimane depositata nell'ufficio dei registri immobiliari.


Registrazione dei documenti

Per agevolare l'iscrizione, evitando il ritardo che potrebbe derivare dall'obbligo di eseguire prima la registrazione, l'art. 2836 di­spone che, trattandosi di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza o di altro provvedimento giudiziale, ancorché emesso all'estero ma dichiarato esecutivo, si può chiedere l'iscrizione dell'ipoteca anche prima che sia pagata la tassa di registro. In tal caso non occorre presentare la copia del documento ; basta che le note per la iscrizione siano cer­tificate dal pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza o l'ha dichia­rata esecutiva. Occorre, però, che richiedente presenti al conservatore anche una copia della sentenza, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e tramessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere la tassa di registro.

Non si è creduto, nemmeno nel nuovo codice, di applicare lo stesso sistema per le scritture private, le quali debbono sempre prima essere registrate. È un eccessivo fiscalismo, dal quale deriva l’inconveniente che passi del tempo per eseguirne la registrazione, prima che si trovi pronta per iscrivere ipoteca. Per l’art. 72 della legge sull’ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, il notaio non può restituire la scrittura privata da lui autenticata se non si è prima eseguita la registrazione, ma avrebbe potuto stabilirsi che i fini dell’iscrizione (come della trascrizione) il notaio potesse certificare le note per le scritture da lui autenticate.


Validità dell'iscrizione avvenuta senza presentazione dei documenti

Già sotto l’impero del codice preesistente sorgeva questione se, procedendosi dal conservatore all’iscrizione senza che gli sia presentato il documento, questa possa dirsi nulla.

Alcuni scrittori ritennero l'affermativa, ma è stato posteriormente osservato che questa opinione incontrava ostacolo nell'art. 1991 del co­dice del 1865 (art. 2 836 cod. vig.) che richiedeva come necessaria l'esibi­zione del documento solo nel caso ivi contemplato, e nel rilievo che i terzi devono essere sicuri circa l'esistenza del documento e la sua corri­spondenza con le note, pel solo fatto che il conservatore abbia provve­duto alla iscrizione, mentre tale sicurezza mancherebbe se si potesse dubitare che il conservatore non abbia tenuto presenti i documenti, mal­grado che l'art. 1071 del codice del 1865 (art. 2678 cod. vig.) gli ingiunga di prendere nota nel registro generale d'ordine della presentazione dei titoli.

Naturalmente la questione non sorge per le scritture private, che non si trovassero depositate in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, perché, in tal caso, non solo deve esibirsi l'originale (art. 2835, secondo comma), ma esso deve depositarsi nell'ufficio dei registri immobiliari (art. 2835, terzo comma) ; sicché i terzi sono messi in grado di consultarle e di control­lare la loro corrispondenza con l'originale. E non si dubita che tale de­posito sia chiesto a pena di nullità, come a pena di nullità è anche ri­chiesta l'autenticazione o l'accertamento giudiziale della scrittura privata, trattandosi di garanzia posta nell'interesse dei terzi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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