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Articolo 2836 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Dispositivo dell'art. 2836 Codice Civile

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo(1).

[Se non è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le disposizioni dell'articolo 2669.](2)

Note

(1) Se il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca risulta da un atto pubblico, ovvero da una sentenza o da un altro provvedimento giudiziale, è necessario presentare all'Ufficio una copia di tali atti.
(2) Il secondo comma del presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, L. 27 febbraio 1985, n. 52.

Ratio Legis

La norma dispone la rigida osservanza delle indicate formalità sotto pena di nullità (v. art. 1418), perciò nel caso in cui l'iscrizione ipotecaria venga concessa sulla base di un atto pubblico o di una sentenza originale e non presentata in copia come richiesto, la pubblicità costitutiva, sia pur già effettuata, sarà assolutamente nulla.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2836 Codice Civile

Cass. civ. n. 3427/1975

Se è vero che l'art. 2836 c.c. stabilisce che, ove il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca risulti da atto pubblico o da sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo stesso, è anche vero che il secondo comma della stessa norma, al fine di agevolare l'iscrizione, evitando il ritardo che potrebbe derivare dall'obbligo di eseguire prima la registrazione, consente, richiamando espressamente la disposizione dell'art. 2669 c.c., che si possa chiedere la iscrizione stessa anche prima che sia registrato il titolo costitutivo, presentando al conservatore, oltre la nota in doppio esemplare, indicata dall'art. 2959, una copia della medesima (la cosiddetta «terza nota»), la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficio del registro competente a riscuotere l'imposta.

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Consulenze legali
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Marina chiede
venerdì 29/10/2010

“Buongiorno.
vorrei sapere se con un atto di precetto basato su cambiali scadute e protestate, posso iscrivere ipoteca giudiziale in danno del debitore.
Grazie”

Consulenza legale i 15/11/2010

L'ipoteca giudiziale (art. 2818 del c.c. ss.) può essere iscritta sui beni immobili del debitore in base a sentenza che condanni al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente, o ad altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.
L'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, nella prassi quotidiana, consegue ad esempio anche al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ex art. 655 del c.p.c.
Chi è in possesso di uno dei predetti titoli esecutivi, ha titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Nel caso di specie, una sentenza, o altro provvedimento avente medesimo effetto, che condanni il debitore al pagamento delle cambiali scadute costituisce valido titolo ai fini dell'accensione di ipoteca giudiziale.
L'iscrizione dell'ipoteca prescinde dalla notifica dell'atto di precetto, anzi: il diritto all'ipoteca giudiziale ha la pratica funzione di concretare una garanzia sul patrimonio del debitore evitando di dover iniziare immediatamente un costoso procedimento di esecuzione coattiva.