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Articolo 2827 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Luogo dell'iscrizione

Dispositivo dell'art. 2827 Codice Civile

L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile [2673, 2839](1).

Note

(1) L'iscrizione dell'ipoteca è fondamentale perché si tratta dell'atto attraverso cui la garanzia suddetta prende vita. Essa si esegue presso l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio del luogo ove è situato l'immobile ipotecato e, nell'ipotesi in cui si debbano considerare immobili aventi sede in Comuni differenti, dovrà essere posta in essere presso ciascuna delle Conservatorie immobiliari delle circoscrizioni degli immobili. La disciplina relativa a tale importante formalità è espressamente e completamente sancita ex lege, non essendo perciò ammessa alcuna deroga.

Ratio Legis

La disposizione in commento sancisce la natura costitutiva dell'iscrizione ipotecaria, al fine di subordinare quindi l'esistenza stessa dell'ipoteca all'espletamento della formalità pubblicitaria. L'ipoteca non sorge dunque per la volontà delle parti, della legge o di una sentenza, bensì attraverso la corretta iscrizione, che tuttavia, qualora sia effettuata presso un ufficio incompetente risulterà nulla.

Spiegazione dell'art. 2827 Codice Civile

Carattere costitutivo e pubblicitario. dell'iscrizione, ipotecaria e il luogo di iscrizione dell'ipoteca

Come abbiamo detto, per effetto del secondo comma dell'art. 2827, l'iscrizione, nel sistema del nuovo codice, è costitutiva dell'ipoteca, l'iscrizione, anche nei rapporti intesi fra creditore e debitore, non sorge, non si costituisce che mediante l'iscrizione. Ma la iscrizione conserva tutto il carattere della pubblicità perchè rende noto ai terzi il vincolo che grava sul bene ipotecato.

L’ipoteca deve iscriversi nell'ufficio dei registri immobiliari del ipotecato del luogo dove si trova l'immobile. Se è iscritta in un ufficio diverso è asso­lutamente inefficace. Tale disposizione era necessaria perchè se fosse lasciato all'arbitrio degli interessati di iscrivere l'ipoteca in uno qualunque dei vari uffici di conservazione, per sapere se un fondo è libero o gravato si richiederebbe l'immensa fatica di fare le ricerche in tutti gli uf­fici ipotecari del Regno.


Pluralità di immobili soggetti all'ipoteca

Se più sono gli immobili sui quali si debba iscrivere la stessa ipoteca si devono prendere tante distinte iscrizioni quanti sono gli uffici dei registri immobiliari corrispondenti ai diversi fondi gravati. Se, poi, un fondo appartiene a più circoscrizioni, si devono accendere tante iscrizioni quante sono le circoscrizioni a cui il fondo appartiene. Infatti, l'art. 6, 2° comma, della legge sulle tasse ipote­carie del 30 dicembre 1923, n. 3272, prevede la ipotesi di iscrizione da eseguirsi in diversi uffici ipotecari e che non possono essere che quelle accennate.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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