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Articolo 2673 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Obblighi del conservatore

Dispositivo dell'art. 2673 Codice Civile

Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta(1) copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna [743 c.p.c.].

Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri [2678, 2679] nei modi e nelle ore fissati dalla legge(2)(3).

Il conservatore deve anche rilasciare copia [2714] dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Note

(1) Il richiedente non deve avere un interesse personale nell'interrogare i pubblici registri: difatti è prassi abbastanza comune che molte agenzie si occupino di ottenere informazioni presso le Conservatorie per conto dei propri clienti.
(2) Questo comma è stato sostituito in tal modo dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).
(3) Se la richiesta viene presentata sugli appositi moduli a stampa e quindi con tutte le formalità ad hoc necessarie, la conservatoria è tenuta al rilascio dell'elenco delle informazioni relative al nominativo richiesto, permettendo inoltre la consultazione dei registri attinenti al procedimento di pubblicità, in primis il registro generale d'ordine e quelli di trascrizioni e annotazioni.

Ratio Legis

Il conservatore è obbligato a consentire la consultazione dei registri a chiunque, anche nel caso questi non vi abbia interesse. L'unica condizione è che la richiesta sia presentata con le formalità prescritte.

Spiegazione dell'art. 2673 Codice Civile

Considerazioni generali

La norma non richiede una particolare illustrazione.

È chiaro, così per il vecchio, come per il nuovo codice, che:

a) mentre il conservatore può rilasciare certificati negativi, non gli è invece consentito di rilasciare certificati positivi, ma soltanto copia delle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni ; e ciò ad evitare il pe­ricolo che il certificato non riproduca esattamente gli atti cui si riferisce.

b) La copia od il certificato devono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, dietro presentazione di apposita domanda e senza che il richiedente sia tenuto a giustificare la richiesta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2673 Codice Civile

Cass. civ. n. 30642/2024

La trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto a cui si riferisce, essendo le modalità pratiche di attuazione della pubblicità immobiliare impiantate su base personale che consente di effettuare le visure delle note di trascrizione solo sulla base degli esatti dati indentificativi delle persone. Pertanto, qualora la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga registrata - per errore della conservatoria - a carico di persona diversa, ciò può comportare per il terzo in buona fede l'infruttuosità della ricerca del titolo reso pubblico. Dunque, tale evenienza non esonera da responsabilità il conservatore.

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