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Sezione IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'ipoteca volontaria

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1146 Ho ritenuto che non vi fosse motivo per escludere che l'ipoteca abbia la sua fonte nella semplice dichiarazione unilaterale del concedente, fatta per atto pubblico o per scrittura privata (art. 2821 del c.c., primo comma). Per altro, anche sotto l'impero del codice anteriore si ammetteva da scrittori autorevoli che, dichiarata dal debitore o da un terzo, per atto scritto, la volontà di concedere ipoteca, l'accettazione dell'offerta fosse insita nella presentazione della nota d'iscrizione al conservatore delle ipoteche e il contratto venisse così validamente a formarsi, salvo che nel frattempo l'offerta fosse stata revocata. Avrebbe poi costituito un'anomalia nel sistema la possibilità di garantire con ipoteca le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore, se si fosse sancita l'inefficacia della concessione operata con atto unilaterale. Derogando alla norma generale, ho però escluso (art. 2821, secondo comma) che l'ipoteca possa concedersi per testamento. Ove si ammetta l'ipoteca testamentaria, si dà modo al debitore di alterare la situazione dei suoi creditori per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere, mentre la legge tende a garantire dopo l'apertura della successione la par conditio dei creditori del defunto. Si osserva comunemente che tale ipoteca è soprattutto utile per assicurare il pagamento dei legati di quantità; senonché, contro il pericolo che l'erede, alienando gli immobili, diminuisca le garanzie dei legatari, soccorre l'istituto della separazione (articoli 512 e segg.).