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Articolo 2792 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Divieto di uso e disposizione della cosa

Dispositivo dell'art. 2792 Codice Civile

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [1770, 2803], salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa(1) [2790]. Egli non può darla in pegno(2) [2784] o concederne ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791, 2802].

Note

(1) Deroga al divieto d'uso si riscontra, ad esempio, nel cosiddetto pegno d'azienda (in quanto universalità di mobili sottoponibile a garanzia).
Il divieto non può poi essere applicato all'ipotesi del pegno cosiddetto irregolare, avente cioè ad oggetto cose fungibili, delle quali il creditore acquista la proprietà vera e propria, con l'obbligo di restituire il tantundem eiusdem generis (altrettante cose dello stesso genere e qualità).
(2) L'opinione giurisprudenziale prevalente considera in ogni caso vietato il cosiddetto subpegno; una minoranza lo ritiene invece ammissibile, anche se esclusivamente con il consenso del debitore concedente.
Unanimemente riconosciuta è comunque l'assenza di qualsiasi effetto dell'eventuale subpegno costituito dal creditore pignoratizio nei confronti del concedente.

Ratio Legis

La disposizione in esame stabilisce il fondamentale divieto di utilizzo e di disposizione della cosa per il creditore. Tale limitazione è dettata dal fatto che egli non acquista la proprietà del bene, ma il semplice possesso e risponde perciò per i danni eventualmente provocati al bene in violazione della disposizione.

Brocardi

Creditor qui permittit rem venire, pignus dimittit
Si pignore creditor utatur, furti tenetur
Sub pignus

Spiegazione dell'art. 2792 Codice Civile

Il c.p. non può usare del pegno, se l'uso non é necessario alla con­servazione di esso

Senza il consenso del costituente il creditore pignoratizio non può usare della cosa. L'autorizzazione si può desumerla dalle circostanze dato che ad es. un cavallo sta meglio se lavora, è autorizzato il c. p. a servirsi del cavallo, a farlo lavorare,-anche se non ne ha avuto espressa autorizzazione.

Non occorre autorizzazione né espressa né implicita se l'uso sia ne­cessario per la conservazione della cosa data in pegno. In caso di neces­sita dell'uso per la conservazione, donde trae il creditore pignoratizio il diritto di servirsi della _cosa ? Dall'implicito o presunto consenso o dal fatto puro e semplice della necessità dell'uso Dal fatto della necessità che la legge considera come titolo del diritto del c. p.: sicché, pur dimostrato che il costituente intendeva vietare l'uso, esso non è vietato al creditore. Qui si riproduce la disputa sorta per la gestione di negozi taluni ammettono l'azione del gestore se la gestione può ritenersi voluta dal dominus : taluni altri più ragionevolmente prescindono dalla volontà in concreto del dominus ed ammettono l'azione quand'anche può ritenersi dominus avrebbe vietato l'opera del gestore, se questa obiettivamente tale che vi avrebbe consentito persona normale, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui la gestione ebbe luogo. Analoga­mente la valutazione della necessità di usare della cosa data deve valutarsi oggettivamente : può quindi usarne creditore pignoratizio anche se si dimostra che il costituente — per uso costante ad es della propria azienda — non riteneva ricorrere la necessità cui il c.p. credette, e cui normalmente avrebbe creduto il diligente padre di famiglia.

Se però implicitamente il costituente vietò l'uso ; se il c. p. conobbe comunque tale prohibitio e tuttavia prese il pegno, non ne può usare — comunque l’uso sia necessario per la conservazione — perché è deroga­bile dalle parti, e non proibitivo ed inderogabile l'art. 2792. È salvo naturalmente il diritto del c. p. di far vendere anticipatamente pegno (ed è salvo ogni altro suo diritto per l'art. 2795) se il non uso ha deterio­rato la cosa data in pegno.


Divieto del subpegno

Senza il consenso del costituente il c. p. non, può dare il pegno in pegno per un suo debito. Lo vieta la legge: lo vieta in particolare l'art. 23 legge cambiaria (art. 259 cod. com.) poiché il giratario di cambiale in garanzia può solo girarla per procura : non può dunque girarla a titolo di pegno. Del resto il subpegno costringerebbe il creditore a far custodire da altri mentre la custodia da parte sua pub essere stata elemento decisivo ad indurre il debitore a dare in pegno : mentre in ogni momento il debitore deve poter disporre e spendere sul pegno e farvi manipolazioni, salva solo la garanzia del creditore. Ma principalmente il subpegno è vietato perché se il secondo creditore pignoratizio vendesse il pegno, non po­trebbe più riaverlo (ed è invece suo fondamentale diritto) il primo de­bitore pignoratizio.

Il secondo creditore pignoratizio non acquista il diritto reale di pegno se sa essere altrui la cosa datagli in pegno. In tal caso suo pos­sesso (art. 1153 cod. attuale ; art. 7'07 cod. del 1865) non é possesso di buona fede e quindi non vale a fargli acquistare diritti contro proprietario spossessato : senza dire della sua eventuale responsabilità penale per ricettazione : art. 648 cpv. cod. pena Se invece il secondo creditore pignoratizio non sa di aver preso in pegno cosa del primo debitore, questi non può rivendicare il pegno : non può rivendicare nemmeno se la cosa data in pegno il primo creditore pignoratizio l'aveva smarrita o era stata rubata. Diversamente gli articoli 708 e 709 cod. del 1865 ora art. 1153) i quali eccezionalmente, in odio al furto ed alla mancata consegna di oggetti ritrovati, consentivano rivendicazione di cose rubate o smarrite, salvo l'obbligo del rivendicante di rimborsare il possessore di buona fede del prezzo pagato in una fiera od in un mercato, ovvero in oc­casione d'una vendita pubblica, o ad un commerciante che faccia pubblico spaccio di simili oggetti. Il primo debitore può agire civilmente e penalmente per appropriazione indebita contro il suo creditore.

Il cod. attuale, art. 1218 cod. del 1865 e art. 646 cod. pen. cod. attuale ; art. 1234 cod. del 1865) riscattare il pegno, il secondo creditore pignoratizio il debito del primo : a lui nel riscattare : art. 1203, numeri 1 e 3, cod. attuale ; art. 1253, n. 2 cod. del 1865 : dopo di che deve ridare il pegno al creditore: obbligato perciò ad imputare a proprio debito le spese del riscatto e dare cauzione che terrà il pegno presso di sé, ed eventualmente il debitore ne può anche chiedere il sequestro : art. 2793 cod. attuale; art.1881; cod. del 1865.

Come già vedemmo nel commento dell' art. 2785 del c.c., alle agenzie di pegno la legge vieta il subpegno.

Attesa l'autonomia dei contraenti, essendo liberi creditore pignora­tizio e debitore di regolare come credono (salvo le norme inderogabili dello spossessamento, del divieto del patto commissorio e della realizzazione del pegno) il contratto di pegno, anche alla lex loci contractus si deve ricorrere per sapere se al creditore pignoratizio è vietato il sup. pegno si ricorre invece alla legge nazionale dei contraenti se è comune art. 25 preleggi.


Subpegno consentito a Monti, casse ed aziende di credito

Una recente disposizione di legge conferma (se mai ve ne fosse bisogno) il divieto del subpegno. Se non hanno attività sufficienti, i Monti possono contrarre mutui presso altri Monti, o Casse, od aziende di credito. In tal caso, se richiestone, il Monte mutuatario consegna copia dei documenti corrispondenti alle operazioni di prestito : art. 18 L. io maggio 1938, n. 745 sui Monti. In caso d'estinzione dei prestiti cui si riferisce l'operazione di mutuo, il Monte mutuatario, qualora l'istituto creditore non siasi valso della facoltà di cui all'art. 22 (cioè di assistere alle operazioni di riscatto o vendita del Monte, per esigerne l'importo dei prestiti all'atto dell'estinzione) deve entro tre giorni dall'estinzione versare all'istituto mutuante l'importo coi relativi interessi e ritirarne il corrispondente documento del prestito estinto (art. 20). Insomma gli articoli 18, 20 e 22 implicitamente vietano il subpegno ; al monte che non abbia attività sufficienti consentono bensì di vincolare lo sperato ricavo della vendita, ma vietano che i pegni siano dati in pegno. È ammesso il vincolo sul futuro ricavo ; è ammessa la consegna dei documenti : non però la consegna dei pegni al creditore del creditore pignoratizio.


Alienazione del pegno da parte del c. p.: se alienata la cosa e surrogata con altra, sussista il pegno su quest'ultima

Alienata dal creditore pignoratizio la cosa fungibile data in pegno, e da lui medesimo sostituitale altra d'identico valore, non ha recato alcun danno al debitore, salvo il non probabile danno di sorteggio se era costituito il pegno su titolo a premio. La volontà del creditore di acquistare non per sè ma pel debitore trasferisce a quest'ultimo la proprietà : ma gliela trasferisce col vincolo del pegno. Il più delle volte íl debitore ha ignorato la sostituzione, ovvero non se ne è occupato è preoccupato, non avendone danno. Assurda sanzione (contro il cre­ditore) introdurrebbe chi affermasse avere il creditore acquistato cosa. identica al pegno alienato per trasferirne al debitore non già la proprietà gravata da pegno, ma la libera proprietà. Nè il creditore nè il debitore hanno voluto tale liberazione della cosa dal pegno. Nè ve n'è danno pei creditori chirografari : nel patrimonio del comune debitore tanto è entrato quanto ne era uscito. L'alienazione del creditore pignoratizio non importa revoca del pegno come ad es. è revocato il legato se il te­statore ha alienato o trasformato la cosa legata in guisa che abbia per­duto la precedente forma e la primitiva denominazione : art. 689 cod. attuale ; art. 892 cod. del 1865. In mancanza di contraria dichiarazione, verosimilmente nell'intenzione del testatore il legatario non deve avere cosa diversa da quella indicata nel testamento : equiparandosi dalla . legge trasformazione ad alienazione : il che non è nel pegno che è proprio alienazione ma solo del valore della cosa impegnata : non della cosa. Proprio dunque perché l'alienazione o trasformazione della cosa legata revoca il legato, non lo revoca il pegno : il permanente o quasi permanente possesso del creditore dimostra la continuità della garanzia e la comune volontà delle parti che la cosa nuova surroghi la vec­chia. Basta che vi siano la pubblicità del possesso del creditore (art. 1140 cod. attuale ; art. 685 cod. del 1865) e la specialità : che cioè non vi sia possibilità: d'inganno circa il debito e circa le cose date a garanzia.


Cessione del credito e cessione del pegno : successione nel debito per la responsabilità nella custodia

Successione nel debito per la responsabilità nella custodia del pegno si ha quando è ceduto il credito e con esso il pegno.

Il secondo creditore pignoratizio è responsabile ex recepto verso il debitore dei danni recati dal suo predecessore ?

Atteso il danno, non potendo il secondo creditore liberarsi che di­mostrandolo derivato da fortuito o da vizio o dalla natura della cosa o fatto di persona di cui non deve rispondere (articoli 1218, 1693, 1701 cod. attuale ; articoli 1226, 1247 cod. del 1865 e art. 400 cod. cose.) ; non avendo fatto alcuna riserva nè verso il debitore nè verso il primo creditore, il secondo deve risponderne. E reciprocamente il primo cre­ditore (che riceve cosa presumibilmente in buone condizioni dal debi­tore, che ora la ritrova danneggiata) risponde a sua volta del danno, per aver trasferito la cosa, senza aver avuto dal secondo creditore pi­gnoratizio dichiarazione che la cosa era in buone condizioni. Perciò, non potendo il creditore liberarsi dal debito di custodia per il solo fatto di averlo trasferito ad altri (articoli 1268 e 1273 cod. attuale 1271 e 1273 cod. del 1865) rispondono in solido.

Il primo creditore (salvo che il trasferimento al secondo non avvenga per legge o per un'obbligazione derivante dalla legge) é considerato come fideiussore del secondo dal § 1251 cod. civ. tedesco.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

590 Ho mantenuto la disposizione dell'art. 669 del progetto del 1936 che vieta al creditore di disporre o di servirsi della cosa senza il consenso del costituente (art. 688): da essa discende che il subpegno deve essere autorizzato dal datore della cosa.

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