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Articolo 2793 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sequestro della cosa

Dispositivo dell'art. 2793 Codice Civile

Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro [670 c.p.c.](1).

Note

(1) Classica ipotesi in cui il creditore pignoratizio (o il terzo) abusa del bene dato in pegno è la violazione del divieto d'uso.
Può tuttavia esserci una contravvenzione simile anche nel caso di eccesso dei limiti entro i quali l'uso è permesso, o ancora nel caso di mancata custodia del bene. In tutti questi casi il pegno non subisce l'estinzione, ma viene sottratto al creditore pignoratizio attraverso il sequestro.

Ratio Legis

La norma è finalizzata ad apportare un contemperamento tra l'interesse del creditore alla garanzia e quello del concedente, per evitare così abusi sulla cosa i quali non comportano perciò l'estinzione del pegno ma solamente la sottrazione dello stesso al creditore pignoratizio che ha violato le disposizioni inerenti al suo ruolo.

Spiegazione dell'art. 2793 Codice Civile

Abuso del creditore pignoratizio : sequestro del pegno

Poiché il creditore può servirsi del pegno solo per garantirsi di quanto gli è dovuto, e poiché del pegno può servirsi solo in quanto vi è autoriz­zato dalla legge o dal contratto, se egli abusa, se cioè eccede i limiti impostigli dalla legge o dal contratto, reca ingiusto danno al costituente. Abuso non è soltanto il danneggiamento materiale, ma anche una de­stinazione contraria all'uso normale della cosa. La normalità dell'uso è data dai criteri correnti in commercio, attese caso per caso le parti­colari circostanze di tempo e di luogo, ed attesa la natura e la destina­zione abituale della cosa su cui il pegno è stato costituito. A parte il di­ritto di chiedere il sequestro, come ora vedremo, il costituente può chiedere il risarcimento del danno ; né l'abuso del creditore può portare all'anticipata restituzione del pegno ed all’anticipato pagamento del debito, che sarebbe vantaggio del creditore determinato proprio dalia sua inadempienza. Sulla successione nel debito per la responsabilità nella custodia del pegno, sulla diligenza dovuta dal creditore pignoratizio nel custodire, e sulla validità dei patti che esonerano il creditore pignoratizio negligente, si veda il commento all'art. 2792.

Se il creditore abusa della cosa avuta in pegno, il costituente può domandarne il sequestro. A carico di chi sono le somme dovute al sequestratario ? A carico del creditore che vi ha dato causa : finché il pegno era presso di lui, se nulla era dovuto per la custodia, questo minor costo dell'opera­zione è parte di prezzo : e se per colpa sua l'operazione ora è gravata d' una spesa che non era nelle previsioni del debitore, gliene deve risar­cire l'ingiusto danno che gli reca. Se non fosse facile trovare un seque­stratario, o se il pegno non potesse agevolmente tenersi altrove che presso il creditore, se ne dovrebbe ordinare la vendita anticipata salvi al de­bitore i danni che ne può subire : se il danno — ben s'intende — è un danno non particolare, ma oggettivamente valutabile : così ad es. se la vendita anticipata e fuori stagione priva del sicuro vantaggioso ri­cavo che si sarebbe ritratto nell'attesa normale del giorno contrattual­mente fissato come termine per la realizzazione del diritto del creditore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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