Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13811 del 2 maggio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Il privilegio di cui art. 2770 c.c., essendo previsto da una norma di stretta interpretazione, spetta solo per le spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori e non anche per quelle sostenute per il riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto di credito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.