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Articolo 2768 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Crediti dipendenti da reato

Dispositivo dell'art. 2768 Codice Civile

Per i crediti dipendenti da reato [2778 n. 10, 2947] hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale [188 c.p. ss.], secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale [535, 692, 695 c.p.p.](1).

Note

(1) La norma rinvia espressamente a ciò che sancisce il codice penale agli articoli 189 e 190, relativamente ai crediti derivanti da reato, ovvero al fatto che, a causa del sequestro, tali crediti sono considerati soggetti a privilegio e quindi preferiti rispetto ad ogni altro sorto sia anteriormente che posteriormente, eccezion fatta per i privilegi previsti in tema di garanzia del pagamento dei tributi.

Ratio Legis

La disposizione in commento, per effetto del sequestro, rende privilegiati i crediti derivanti da reato, preferendoli di conseguenza rispetto a tutti gli altri, in qualsiasi momento essi siano sorti.

Spiegazione dell'art. 2768 Codice Civile

Crediti dipendenti da reato (articoli 189, 190 e 191 cod. pen.)

L'art. 2768 richiama nel codice civile il privilegio concesso dal codice penale ai crediti dipendenti da reato. Tali crediti sono precisamente quelli specificati nell'art. 189 del codice suddetto, che l'accordare allo Stato un'ipoteca legale sui beni dell'imputato, soggiunge che qualora manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni re­lative, si può ordinare sequestro conservativo dei beni mobili dello stesso imputato, e che, per effetto di tale sequestro, i crediti indicati nell'articolo stesso « si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi ». Il successivo articolo poi estende, per alcuni dei crediti suddetti, il privilegio anche sui beni mobili della persona civilmente re­sponsabile.

Come si vede, questo privilegio presenta varie anomalie in confronto - al sistema del codice civile. Anzitutto il privilegio non sorge col credito, ma solo per il fatto ed in conseguenza del sequestro ; per cui, pur potendo questo colpire qualunque mobile dell’imputato, il privilegio non potrà esercitarsi che sui mobili sequestrati : ed è perciò che è stato collocato tra i privilegi speciali.

Il sequestro poi non può essere domandato da qualunque fra i cre­ditori indicati nell'art. 189, ma solo dal pubblico ministero, salvi i procedimenti di competenza del pretore, nei quali questi può ordinarlo anche di ufficio.

Per alcune categorie dei crediti suddetti, e cioè per le somme do­vute a titolo di risarcimento di danni e per le spese processuali, l'art. 191, n. 2, richiede che la domanda di pagamento sia proposta dall'interessato non oltre l'anno dal giorno in cui la sentenza di condanna sia dive­nuta irrevocabile.

Infine tutti i crediti specificati nell'art. 189 sono bensì preferiti a tutti i crediti chirografari, in qualunque tempo sorti ; ma, nei confronti di altri crediti privilegiati, il privilegio in esame può esercitarsi solo nei confronti di quelli sorti posteriormente al sequestro, non già di quelli anteriori.

Per quanto l'ordinamento derivante dall'insieme delle disposizioni richiamate non apparisca certo commendevole, pure il codice civile, nell'art. 2 76 8, lo ha lasciato intatto per non sconvolgere tutto il sistema; e ad esse anzi espressamente si richiama, salvo a stabilire con maggiore precisione, nel successivo art. 2778, il grado di prelazione nei confronti degli altri privilegi.


Disposizioni del codice di procedura penale attinenti al privilegio

L'articolo in esame richiama pure le disposizioni del codice di procedura penale. Esso vuol riferirsi precisamente, oltre che all'articolo 617 sopra ricordato, anche all'art. 621 il quale dispone, riguardo ad alcune cose che hanno una relazione semplicemente indiretta con certi reati (macchine, caratteri ed altri oggetti della tipografia in cui fu eseguito lo stampato incriminato), ch'esse «costituiscono di diritto garanzia per il pagamento dei crediti indicati nell'art. 189 del codice penale». Per quanto imprecisa sia questa disposizione, pure non può dubitarsi che la garanzia della quale essa fa cenno altro non sia che i privilegio di cui al predetto art. 189 cod. pen.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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