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Articolo 2763 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Crediti per canoni enfiteutici

Dispositivo dell'art. 2763 Codice Civile

I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta [959] per l'anno in corso e per il precedente [972 n. 2] hanno privilegio sui frutti(1) dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [2778 n. 15].

Note

(1) Al fine di esaltare il rapporto economico intercorrente tra il canone dovuto al concedente per il fondo enfiteutico e i frutti del medesimo fondo, sono ritenuti oggetto di privilegio tutti i frutti del fondo, sia quelli già separati sia quelli ancora pendenti, con l'unica condizione che questi ultimi siano maturati nel corso dell'anno in questione.

Ratio Legis

La norma è fondata sulla relazione economica che sussiste tra canone enfiteutico (v. 960) e frutti del fondo, separati o ancora pendenti, i quali possono essere fatti propri dall'enfiteuta a patto che egli paghi il canone stabilito al concedente.

Spiegazione dell'art. 2763 Codice Civile

Crediti garantiti dal privilegio

L’articolo ha mantenuto il privilegio che l'art. 1958, n. 2 del codice del 1865 accordava al concedente sui frutti del fondo enfi­teutico, non ostante le critiche mosse da coloro che lo trovavano ecces­sivo, in considerazione del diritto alla devoluzione del fondo, accor­dato al concedente ob canones non solutos. Ed infatti la Commissione Reale lo aveva soppresso ; ma nella definitiva elaborazione dell'isti­tuto si è trovato opportuno di conservarlo, anche in vista del voto espresso dalla Confederazione degli agricoltori.

Il trattamento fatto a questo privilegio dal nuovo codice non dif­ferisce in sostanza da quello precedente. E stato conservato il limite di tempo per i crediti ai quali è concesso il privilegio, e cioè i canoni dovuti per l’anno in corso e per il precedente. La locuzione è identica a quella usata per il privilegio dei tributi diretti, e quindi ci si riporta alla spiegazione dell’ art. 2752 del c.c.. Per anno in corso comunque non deve intendersi quello agrario, ma l’anno solare.


Mobili sui quali esso può farsi valere. Condizioni di esercizio

Il privilegio colpisce non solo i frutti raccolti nell'anno in cui esso viene esercitato, ma anche quelli raccolti anteriormente. Con que­sta locuzione l'art. 2763 ha inteso di eliminare i dubbi ai quali dava luogo la diversa dicitura del codice del 1 865 «frutti raccolti nell'anno » e « derrate », benché la prevalente dottrina si fosse orientata nel senso di riferire quest'ultimo termine ai frutti del fondo enfiteutico raccolti negli anni precedenti.

La particolare espressione di frutti raccolti, che si legge nell'articolo in esame vieta di ritenere che il privilegio possa competere per le enfiteusi dei fondi urbani, anche ammesso, come era ammesso sotto l'impero del codice del 1865, che per tali fondi l'enfiteusi fosse consentita. Invece, noti ostante il senso restrittivo che parrebbe dovesse attri­buirsi all'espressione suddetta, la dottrina, nell'interpetrare l'identica espressione che si leggeva nel codice precedente, propendeva ad inclu­dere fra i mobili soggetti al privilegio, anche i frutti straordinari, come i parti degli animali, i prodotti delle miniere. Ed effetti­vamente non vi sarebbe ragione alcuna per escludere tali frutti dal privilegio.

Condizione essenziale per la sussistenza del privilegio è che i frutti si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze. Il significato di quest'ul­timo termine che ricorre anche nella disposizione dell'art. 2757 è stato già da noi illustrato nel commento di tale articolo. L'asportazione dei frutti dal fondo o dalle sue dipendenze porterebbe alla perdita del privilegio, anche se essi continuassero ad appartenere all'enfiteuta. Vi­ceversa, finchè essi rimangono nel fondo, il concedente potrebbe far valere il privilegio anche in pregiudizio dei diritti che altri accam­passe sui medesimi (art. 2747, 2° comma). Ed in proposito è da no­tare che, siccome il diritto del concedente per crediti di canoni esiste potenzialmente prima della nascita dei frutti, e li investe al momento stesso in cui essi cominciano ad avere fisica esistenza, ne consegue che i diritti che un terzo acquistasse sui frutti suddetti, dovendo riferirsi solo al momento in cui essi cominciarono ad avere una entità distinta dalla pianta, sarebbero da considerare sempre posteriori al sorgere del privilegio del concedente, per cui questo prevarrebbe sui medesimi, in applicazione del ricordato 2° comma dell'art. 2747.

Non potrebbe poi neppure considerarsi un terzo, agli effetti suindicati, in caso di trasferimento dell’enfiteusi, il nuovo enfiteuta, che per l’art. 967 è obbligato in solido con l’enfiteuta precedente per i canoni arretrati.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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