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Articolo 2762 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Privilegio del venditore di macchine

Dispositivo dell'art. 2762 Codice Civile

Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a euro 15,49 ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo.

Il privilegio è subordinato alla trascrizione(1) dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'articolo 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta(2).

Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzie sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.

Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo [2778 n. 14](3).

Note

(1) Nell'ambito di questa disposizione, la trascrizione dispiega efficacia costitutiva e senza valore retroattivo, con la naturale conseguenza che, nel caso in cui venga compiuta in un momento successivo al pignoramento o alla sentenza di fallimento, il privilegio non pregiudica la massa fallimentare o quella dei creditori pignoranti che siano intervenuti nel corso del processo di esecuzione.
(2) L'opinione giurisprudenziale prevalente considera tale espressione nell'accezione più ampia, ricomprendendo quindi nell'aggettivo "fraudolenta" qualsiasi tipologia di sottrazione dolosa, che si tratti di furto semplice o aggravato.
(3) Si veda la L. 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili).

Ratio Legis

La disposizione in commento si occupa di una peculiare ipotesi di privilegio, in relazione alla vendita di macchine, subordinandolo alla trascrizione (v. 2643) che tuttavia ha efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa (v. 2644), non operando pertanto in maniera retroattiva.

Spiegazione dell'art. 2762 Codice Civile

Privilegio del venditore di macchine. Condizioni per la costituzione ed esercizio del privilegio

I primi tre commi di questo articolo riproducono il privilegio che l'art. 773 n. 3 del codice di commercio accordava al venditore di macchine d'importante valore per il prezzo non ancora pagato ; ma con notevoli modificazioni e perfezionamenti di forma.

Anzitutto, mentre il privilegio nel codice di commercio era concesso solo in caso di fallimento del compratore, e quindi solo nell'esercizio di un'attività commerciale, il nuovo codice lo accorda indipendente­mente da una procedura concorsuale collettiva e dall'attività esercitata dal debitore. m entre l'art. 773 codice di commercio contemplava solo le macchine negli esercizi d'industria manilatturiera od agricola, il nuovo codice non fa alcuna distinzione : il privilegio viene concesso qualunque sia l'uso al quale la macchina venga adibita (cosi, per esem­pio, ad uno scavo, ad una costruzione edilizia, ecc.).

É stato poi precisato il valore che la macchina deve avere perché il venditore possa avvalersi del privilegio in esame, e cioè un prezzo superiore alle lire trentamila ; mentre la locuzione usata dal prece­dente codice di commercio (macchine d'importante valore) apriva l'adito, per la sua elasticità, a facili contestazioni.

L'articolo in esame stabilisce espressamente che il privilegio sussiste anche se la macchina sia incorporata o congiunta ad un immobile, ed anche se questo sia di proprietà di un terzo.' In tal caso la destina­zione della macchina al servizio dell'immobile non potrebbe pregiudi­care in alcun modo il diritto del creditore privilegiato che potrebbe quindi esigerne il distacco agli effetti di un pignoramento separato e del conseguente esercizio del privilegio .

Sennonchè, come per il codice di commercio precedente, la costitu­zione del privilegio è subordinata al compimento di particolari forme di pubblicità a tutela della buona fede dei terzi : e cioè la trascrizione in un apposito registro. Per di più la durata del privilegio è limitata ad un triennio che, per l'art. 2762, decorre dalla data della vendita. L'esercizio del privilegio poi è, ancora, subordinato al verificarsi di tre condizioni : che la macchina sia stata consegnata al compratore ; che si trovi ancora in suo possesso ; ch'essa non venga rimossa dal luogo dove è stata eseguita la trascrizione. Queste due ultime condizioni non sarebbero richieste se la macchina fosse stata fraudolentemente sottratta. Il grado del privilegio che, per il codice di commercio era quello del pegno, nel nuovo codice ha una nuova distinta posizione, come si vedrà nella spiegazione dell’ art. 2778 del c.c..


Privilegio delle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia del macchinario

Il penultimo comma dell'articolo accorda lo stesso privilegio alle banche che avessero fatto al compratore delle anticipazioni l'acquisto della macchina, con prestazione di garanzia della stessa per il credito relativo, sempre che a tali operazioni esse fossero autorizzate dai loro particolari statuti. Le condizioni di acquisto e di esercizio del privilegio relativo sono quelle stabilite per il privilegio del venditore, salva la particolare menzione, nel documento da trascrivere, dei dati dai quali possa risultare con precisione il contenuto dell'operazione. La legge prevede anche il caso di un concorso del privilegio del venditore con quello della banca, e stabilisce che la preferenza, nei loro reciproci rapporti, viene determinata dall'anteriorità della data della trascrizione.

Occorre appena avvertire che la trascrizione richiesta in questo arti­colo non è destinata ad altro scopo che a quello di potere esercitare il privilegio nei confronti degli altri creditori. Per ogni altro effetto, e particolarmente quello di rendere operativo il trasferimento della macchina nei confronti dei terzi, la formalità suddetta non avrebbe alcuna importanza, non essendo le macchine comprese tra i mobili di cui al titolo I, capo III di questo stesso libro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2762 Codice Civile

Cass. civ. n. 8544/2003

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'espressione, adoperata dall'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, secondo cui sono revocabili, fra l'altro, gli atti «costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati», si riferisce al caso in cui il diritto di prelazione sorga come effetto giuridico di un atto negoziale diretto a crearlo e, quindi, esclusivamente come effetto di una dichiarazione di volontą delle parti e non per diretta volontą della legge, come avviene per le ipoteche ed i privilegi legali. Ne consegue che non č revocabile il privilegio speciale del venditore di cui all'art. 2762 c.c., atteso che il creditore ha diritto alla prelazione sin dal momento in cui sorge il suo credito ed in virtł di una valutazione legale relativa alla causa, mentre l'attivitą del creditore diretta alla trascrizione del titolo ha il solo scopo di rendere opponibile il privilegio agli altri creditori.

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