Corte cost. n. 160/2008
L'acquisto della proprietā di costruzioni anteriori al 1941 mediante affrancazione dovrā essere effettuato ad un prezzo adeguato alla realtā economica. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtā economica.
Corte cost. n. 143/1997
E' incostituzionale l'art. 1 comma 1 e 4, l. 22 luglio 1966 n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtā economica.
Corte cost. n. 406/1988
č illegittimo, per violazione dell'art. 42 cost., l'art. 1 l. 14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico, e quindi del capitale di affrancazione, sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtā economica.
Cass. civ. n. 4328/1982
Elemento essenziale dell'enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia delle leggi 22 luglio 1966, n. 607 e 18 dicembre 1970, n. 1138, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio giā costruito), č l'imposizione a carico dell'enfiteuta dell'obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cass. civ. n. 1614/1978
Non sono incompatibili con la concessione in enfiteusi di fondo agricolo le clausole contrattuali che costituiscano a carico dell'enfiteuta obbligazioni personali, ove queste, pur limitando le facoltā di godimento del suolo o del sottosuolo, non precludano le possibilitā di sfruttamento di quel fondo secondo la natura ed il contenuto tipico del diritto d'enfiteusi (nella specie, trattandosi di patti che vietano l'utilizzazione di eventuali giacimenti minerari o sorgenti d'acqua sotterranee, nonché la costruzione di fabbricati non agrari).