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Articolo 2759 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Crediti per le imposte sul reddito

Dispositivo dell'art. 2759 Codice Civile

(1)I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore [2778 n. 7].

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche(2), la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi(3).

Note

(1) Articolo così sostituito ex art. 6, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) Come fa riferimento l'art. 38, d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
(3) Come fa riferimento l'art. 62, d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Ratio Legis

La norma è finalizzata ad evitare che i contribuenti, dichiarando di non avere mezzi per adempiere ai pagamenti dovuti, riescano in tal modo a frodare il fisco, ed è caratterizzata dal particolare rapporto esistente tra il tributo e i beni strumentali alla produzione di quelli colpiti dal tributo medesimo.

Spiegazione dell'art. 2759 Codice Civile

Crediti privilegiati per imposta di ricchezza mobile

Abbiamo già visto, nel commento dell'art. 2752, che l'imposta di ricchezza mobile gode, come tributo diretto, di un privilegio gene­rale sui mobili del debitore. Ma una legge speciale, del 24 agosto 1877 n. 4021, aveva già esteso ad alcune categorie di crediti di detta imposta il privilegio speciale che l'art. 1958, n. i, del codice del 1865 accordava ai tributi indiretti. L’art. 2759 del nuovo codice non fa che riprodurre tale disposizione ; pero, in luogo di limitarsi ad una semplice estensione del privilegio che per l'art. 2758 assiste i tributi indiretti, ne ha fatto un privilegio per sé stante, pur lasciandone completamente il regola mento alla legge speciale suddetta, e precisamente agli articoli 62 e 63.

Il privilegio, come il primo di tali articoli dispone, non è concesso per qualsiasi credito d'imposta di R. M., ma solo per quella che col­pisce i redditi dipendenti dall'esercizio di un commercio, di un'indu­stria, di un'arte o di una professione.


Mobili sui quali cade il privilegio

I beni sui quali il privilegio suddetto può esercitarsi sono precisamente quelli che servono (hanno cioè una destinazione effettiva ed attuale) all'esercizio dal quale il reddito proviene, e, trattandosi di un'attività commerciale, anche le merci che si trovano nei locali del­l'esercizio stesso o nell'abitazione del contribuente. Fra i. mobili che servono all'esercizio, come ha ritenuto il Supremo Collegio, sarebbero compresi anche i diritti (crediti). La destinazione dei mobili colpiti dal privilegio al servizio di un immobile non farebbe venir meno il pri­vilegio stesso, ma questo potrebbe esercitarsi solo in mancanza di altri mobili ; e ciò in relazione alla disposizione dell'art. 586 del vec­chio codice di procedura civile, alla quale oggi corrisponde quella dell'art. 515.

Questo privilegio può farsi valere, secondo la legge speciale, anche su cose appartenenti a persona diversa dal debitore (e quindi anche in pregiudizio 'dei diritti di altro genere che spettassero ai terzi sulle cose stesse), eccetto che si tratti di cose derubate o smarrite, o di merci depositate provvisoriamente a solo fine di lavorazione o in transito, munite di regolare bolletta doganale. Tale estensione si giustifica con la presunzione che, fuori dei casi ora specificati, le cose si appartengano al debitore dell’imposta, ma è questa una presunzione che non ammette prova contraria.

Il privilegio viene concesso però solo per i crediti dell’anno in corso e del precedente: locuzione che abbiamo già visto ricorrere per il privilegio generale di cui all'art. 2752. Anche qui per anno in corso deve intendersi quello in cui viene esercitata l'azione esecutiva. Ma, in caso di passaggio di esercizio da una persona ad altra, secondo l'art. 53 della citata legge speciale, deve intendersi quello in cui tale passaggio si verifica.



Responsabilità solidale del nuovo esercente

Importante è l'altra disposizione dell'art. 63 della stessa legge, secondo la quale, sempre in caso di passaggio di esercizio, il nuovo esercente diviene solidalmente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti limitatamente, s'intende, all'anno in corso ed al precedente. In proposito va ricordata la disposizione dell'art. 36 del­l'altra legge 8 giugno 1936, n. 1231, che dichiara sussistere l'obbligo solidale suddetto sia per l'imposta già iscritta nei ruoli, sia per quella che fosse ancora da iscrivere a seguito di accertamenti notificati prima della cessione, .quando si tratta di redditi di cat. B e C: disposizione questa che non sarebbe applicabile per i redditi di altra categoria.


Crediti degli enti locali per l'imposta corrispondente

Il capoverso dell'art. 2 759 non fa che confermare la esten­sione del privilegio in esame, che era stata già disposta con l'art. 298 T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, delle leggi sulla finanza locale, a favore dei comuni per i crediti dell'imposta locale (corrispondente a quella erariale di R. M.), sulle industrie, i commerci, le arti e le profes­sioni ; e delle provincie, per la relativa addizionale che queste hanno facoltà d'imporre, ,ai sensi degli articoli 161 e 164 della legge suddetta.

Questo privilegio degli enti locali si esercita però subordinatamente a quello dello Stato.

Ricordiamo infine che anche questi crediti sono assistiti dal privi­legio generale che il precedente art. 2752, ultimo comma, accorda alle imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2759 Codice Civile

Cass. civ. n. 330/1999

In tema di privilegio speciale sui mobili inerenti a crediti per le imposte sui redditi, l'art. 2759 c.c. (che riconosce privilegio speciale ai crediti per imposte sul reddito sui mobili strumentali all'esercizio dell'impresa e sulle merci relative, con collocamento al settimo posto nell'ordine dei privilegi sui mobili) limita l'efficacia del privilegio a due periodi di imposta e cioè ai due anni più recenti tra quelli in cui è sorto il credito tributario e che necessariamente debbono precedere il pignoramento (art. 2916, sub 3, c.c.) da chiunque sia stata promossa l'esecuzione individuale o l'inizio dell'esecuzione collettiva (artt. 44 e 52 l. fall.).

Cass. civ. n. 6710/1982

Anche per il diritto tributario il privilegio, per la sua natura di accessorio di credito, di cui segue le sorti, si estingue solo con l'estinzione del credito e non è suscettibile, pertanto, di estinguersi autonomamente per prescrizione, indipendentemente dalla prescrizione del credito assistito, salvo che nelle ipotesi eccezionali espressamente previste dalla legge e non estensibili in via analogica, tra le quali non può essere compresa quella del privilegio speciale gravante sugli immobili soggetti ad imposta straordinaria sul patrimonio.

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