Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12821 del 23 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine che, invece, non sono diretti a tutelare i rapporti di assicurazione privata (qualificazione che ricomprende anche quelli attinenti alle prestazioni integrative previdenziali ed assistenziali). Restano, pertanto, al di fuori del predetto privilegio i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito. al Fipdai (fondo integrativo di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), cui erano dovuti non ex lege a condizioni prefissate (come nel caso del rapporto giuridico di assicurazione sociale), ma in forza della contrattazione collettiva relativa al personale dirigenziale.

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