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Articolo 1309 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Riconoscimento del debito

Dispositivo dell'art. 1309 Codice Civile

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Ratio Legis

La ratio della norma è quella per cui solo se le conseguenze delle vicende che riguardano uno dei condebitori o concreditori possono giovare anche agli altri condebitori o concreditori si estendono ad essi.

Spiegazione dell'art. 1309 Codice Civile

Riconoscimento del debito fatto dal debitore o da un condebitore

Per il riconoscimento del debito si adottano le stesse norme, che si sono accolte per la costituzione in mora, ossia il riconoscimento fatto da un condebitore non è opponibile agli altri condebitori e quello fatto dal debitore in favore di un concreditore può essere invocato dagli altri concreditori.
Valgono -qui le stesse considerazioni esposte per il caso di costituzione in mora.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

55 Il principio per il quale gli atti compiuti da uno dei debitori nei confronti del creditore non danneggiano gli altri ma solo possono giovare, è rimasto sostanzialmente immutato, ed ha anzi ricevuto applicazioni sempre più numerose e conseguenti.
Così ho affermato l'efficacia strettamente personale della rinuncia alla prescrizione (art. 40 cpv.) e del riconoscimento del debito (art. 41).

Massime relative all'art. 1309 Codice Civile

Cass. civ. n. 2758/2020

Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento.

Cass. civ. n. 20689/2016

La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.

Cass. civ. n. 1901/1975

La norma dell'art. 1309 c.c., secondo la quale il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, si riferisce al riconoscimento di debito inteso come dichiarazione della parte che ammette l'esistenza dell'obbligazione a suo carico, e non può applicarsi alla confessione, che non si esaurisce in una ammissione completa, ma ha per oggetto un fatto che, valutato in concomitanza con altri, concorre alla formazione della prova del credito.

Cass. civ. n. 4041/1974

In mancanza di una concreta norma di diritto positivo che sancisca l'unitarietà e l'inscindibilità dell'obbligazione solidale tributaria, vale anche per questa il principio generale secondo cui nell'obbligazione assunta da più soggetti in solido si ha una pluralità di obbligazioni con causa unica; con la conseguenza che la situazione di solidarietà passiva nel debito tributario non consente di ritenere giustificata anche una mutua rappresentanza processuale fra coobbligati, che valga ad estendere, in deroga alle disposizioni degli artt. 1309 e 2909 c.c., a tutti i coobbligati gli effetti del riconoscimento del debito e del giudicato intercorso e formatosi fra uno di essi e l'ente titolare del credito tributario.

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