Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21816 del 29 agosto 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, oltre che in ordine alla provenienza dell’atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre l’efficacia probatoria privilegiata deve essere esclusa sia con riferimento ai giudizi valutativi in esso contenuti sia con riguardo ai fatti che in ragione della loro modalitą di accadimento repentino non siano verificabili in modo oggettivo ed abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo, come si verifica quando la rilevazione riportata sul verbale riguarda il transito, in un incrocio regolato da semaforo, di un’autovettura con il segnale rosso.

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