(massima n. 1)
La trascrizione del pignoramento immobiliare, elemento perfezionativo del procedimento espropriativo, è indispensabile non solo per assicurare gli effetti di pubblicità e opponibilità nei confronti dei terzi, ma anche per garantire la proseguibilità del processo esecutivo fino alla vendita del bene. La mancata rinnovazione della trascrizione entro il termine ventennale, prevista dagli artt. 2668-ter e 2668-bis c.c., comporta l'improseguibilità del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento.