Cassazione civile Sez. III sentenza n. 34949 del 30 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Se al notaio č richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertą e disponibilitą del bene e, pił in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontą delle parti - obbligo inerente all'incarico conferito ed č oggetto della prestazione d'opera professionale: il predetto obbligo di verifica va esteso anche oltre il ventennio in caso di atti anteriori alla data di entrata in vigore degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., introdotti dall'art. 62 della l. n. 69 del 2009, i quali prevedono un alleggerimento per i controlli notarili sulle trascrizioni di domande giudiziali, pignoramenti e sequestri conservativi riguardanti beni immobili, ma si applicano solo successivamente a tale data.

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